Tematica che desta sovente particolare interesse è quella in merito alle ipotesi di incapacità a rendere testimonianza, da tenersi distinte rispetto alla c.d. inattendibilità del teste.

Su tale tema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Catania, quale Giudice di secondo grado, con la sentenza in oggetto e interrogandosi se le motivazioni che avrebbero giustificato una declaratoria di incapacità a testimoniare, qualora non tempestivamente eccepite dalle parti, possano ciononostante essere adoperate quale parametro per saggiare la c.d. attendibilità del teste escusso.

La risposta a tale quesito è affermativa secondo il Tribunale Etneo.

Sul punto, occorre avviare la disamina della fattispecie dalla lettura dell’art.246 c.p.c. a mente del quale: “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio“.

Il condivisibile approdo a cui giunge il Giudice è, quindi, fondato sul seguente iter logico-giuridico:

Risulta dagli atti del processo di primo grado che i testi escussi, sig.ri , ***** ******* ******* e ***** ********, erano entrambi trasportati sul veicolo condotto dall’appellante al momento del sinistro per cui è causa e, dunque, entrambi astrattamente incapaci di rendere testimonianza ex art. 246 cpc.

Sul punto vale la pena richiamare quanto più volte affermato dalla Corte di Legittimità con sent. n. 14468/2021 “ … Ebbene è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004. … La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia. In tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell’8 giugno 2012, ove si legge che “l’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso. …Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista, quanto a quella introdotta da quest’ultimo contro il primo. Così nell’uno, come nell’altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando: – all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi; – all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo; all’accertamento dell’assenza della ricorrenza d’un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell’art. 141 cod. ass..”.

È noto che il rilievo della incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc e della conseguente nullità della testimonianza , non può essere rilevato d’ufficio e, tuttavia, essendo emersa la qualità di trasportato dei testi escussi , occorre tuttavia valutare con il dovuto rigore le relative dichiarazioni, poiché le ragioni che determinano la nullità della relativa deposizione ( ove ritualmente eccepita), non possono che influire sulla stessa attendibilità, essendo indiscusso l’interesse attuale e concreto vantato e l’astratta legittimazione ad agire in giudizio per i medesimi fatti“.

 

Contributo da parte degli Avv.ti Francesco G. E. Fichera e Bruno Bonaventura.

 

Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 1964_2022