Di possibile interesse si ritiene essere la tematica affrontata dal Tribunale di Caltagirone con sentenza n.8/2022 afferente la possibilità per colui che viene assolto all’esito di un procedimento penale di richiedere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’ingiusta sottoposizione a siffatto procedimento e ciò nei confronti del soggetto che ha proposto la denuncia, o querela, che ha dato impulso all’avvio dell’azione penale.
Più precisamente, gli attori adivano il Tribunale calatino chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento dei danni sia morali che materiali patiti, a loro dire per un totale di €.-159.000-, come conseguenza dell’assoluzione in un procedimento penale cui erano stati sottoposti per i reati di cui agli artt.110, 624 e 625 n. 2 c.p. a causa del presunto allaccio abusivo alla rete di distribuzione idrica; i medesimi attori, quindi, indirizzavano le proprie richieste nei confronti dell’Ente Locale alle cui dipendenze si trovavano i tecnici che all’epoca avevano segnalato siffatto allaccio abusivo; tali domande, poi, sulla scorta delle difese dell’Ente venivano estese alla Società frattanto sopravvenuta per la gestione del servizio idrico.
Il Giudice investito della questione, quindi, ha operato una precisa e puntuale ricostruzione:
- sia circa l’astratta responsabilità degli Enti Pubblici per il fatto commesso dai propri dipendenti in virtù del combinato disposto degli artt.28 Cost. (“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita’ civile si estende allo Stato e agli enti pubblici“) e 2049 c.c. (“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti“);
- sia in merito alla possibilità di individuare, in concreto, la responsabilità civile in capo al denunciante (o querelante) in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato).
A seguire i punti rilevanti delle argomentazioni rassegnate nella sentenza:
“[…] appare preliminarmente necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame.
La responsabilità fatta valere dagli attori nei confronti del ****** trova fondamento nella normativa prevista dagli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., che disciplinano la responsabilità civile dello Stato e degli Enti pubblici in conseguenza dei danni cagionati a terzi dal fatto illecito commesso dai propri dipendenti.
Giova, a tal proposito, rammentare che la prevalente giurisprudenza di legittimità, all’esito di una travagliata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha disegnato un “regime di responsabilità articolato, corrispondente alla composita natura delle condotte dello Stato e degli enti pubblici: a seconda che cioè esse siano poste in essere nell’esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici, oppure che siano poste in essere da costoro quali singoli, ma approfittando della titolarità o dell’esercizio di quelle funzioni (o poteri o attribuzioni), sia pur piegandole al perseguimento di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici in vista dei quali erano state conferite.[…] Nel primo caso, l’illecito è riferito direttamente all’Ente e questi ne risponderà, altrettanto direttamente, in forza del generale principio dell’art. 2043 cod. civ.; nel secondo caso, […] la responsabilità civile dell’Ente deve invece dirsi indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall’art. 2049 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. Un., n. 13246 del 16/05/2019). […]
Quanto al merito della questione, la domanda degli attori merita di essere rigettata, poiché infondata.
Giova in proposito ribadire che il principio della responsabilità dell’ente pubblico per il fatto commesso dal dipendente trova fondamento negli artt. 28 Cost. e 2049 c.c.
In materia di violazione di diritti soggettivi derivante dall’esercizio di attività pubblica, vige il principio per cui la pubblica amministrazione risponde direttamente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei fatti illeciti dei propri dipendenti, in via concorrente e solidale con l’autore dell’illecito; in tal caso per la configurazione di un diritto di natura risarcitoria si richiede, come indefettibile presupposto, che in capo all’agente sia rinvenibile un atteggiamento soggettivo qualificabile come dolo o colpa grave (cfr. Cass. n. 4587/2009; n. 6934/1982).
Vale inoltre evidenziare, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale “la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. civ., n. 30988 del 2018; Cass. civ., n. 11898 del 2016; Cass. civ. n. 11898 del 2016, Cass. civ., n. 1542 del 2010; Cass. civ., n.10033 del 2004; Tribunale Milano, n. 960 del 2020).
Il principio della sovrapposizione dell’attività del pubblico ministero all’iniziativa del denunciante e della conseguente interruzione del nesso causale si applica anche nel caso in cui il soggetto denunciante non sia un privato cittadino bensì un ente qualificato, in quanto la particolare condizione soggettiva del denunciante non incide in alcun modo sull’autonomia di valutazione dell’autorità giudiziaria tenuta all’esercizio dell’azione penale ove ravvisi gli estremi di un reato nella notizia di reato pervenutagli da qualunque soggetto (Tribunale Torino, sez. IV, 29/06/2021).
Pertanto, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, “colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (Cass. civ., n. 11271 del 2020; Cass. civ., n. 30988 del 2018; Cass. civ., n. 11898/16; Cass. civ., n.10033/2004).
Con specifico riferimento all’elemento soggettivo del reato di calunnia, la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte di Cassazione penale ha evidenziato che: “la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile ritenere alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10289). Ed ancora: “La consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (Cass. Pen, n. 46205 del 2009).
Orbene in applicazione dei principi esposti, deve ritenersi che, nel caso di specie, trattandosi di furto aggravato (e dunque di reato perseguibile di ufficio ai sensi dell’art. 624, comma terzo, c.p.), incomba sugli attori – che chiedono la condanna del ****** al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della condotta posta in essere dai dipendenti dello stesso – l’onere di dimostrare che tale condotta integri la fattispecie delittuosa di cui si tratta.
Tale onere probatorio non risulta invero soddisfatto, atteso che gli attori non hanno fornito prova alcuna circa la sussistenza, in capo ai tecnici, ******* ****** e ******* *******, dell’elemento soggettivo che connota il reato di calunnia.
Viceversa, dall’esame della documentazione prodotta dalle parti, emerge invero la sussistenza di elementi di fatto “tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” del soggetto denunciante, per come sopra descritti. […]“
Contributo da parte degli Avv.ti Guido Bonaventura e Bruno Bonaventura e del Dr. Antonio Bonarrigo.
Il testo integrale della sentenza: Tribunale Caltagirone sentenza 8_2022