La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in oggetto resa a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, nel ripercorrere la vicenda processuale che vedeva contrapposte le parti di un contratto preliminare di compravendita ha affrontato diverse questioni in diritto di particolare rilevanza.

Segnatamente, la Corte catanese si è soffermata sui seguenti temi:

  • la possibilità di procedere alla qualificazione della domanda, formalmente di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento ma, nella sostanza, di accertamento della legittimità del recesso;
  • l’esame del contenuto di una sentenza parziale non definitiva e la possibilità di qualificarla, invece, quale definitiva con le conseguenti refluenze in merito ai termini e modi per la sua eventuale impugnazione.

Con riferimento al primo profilo, la Corte di Appello di Catania ha evidenziato come il promissario acquirente avesse chiesto che il contratto preliminare fosse risolto e non già che fosse convalidato il suo recesso dal contratto medesimo e riconosciuto, coerentemente, il suo diritto, per l’appunto quale promissario acquirente, a ottenere dalla controparte contrattuale il doppio della caparra a suo tempo versata.

La Corte territoriale, pertanto, ha richiamato il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.553/2009 secondo cui “Se il contraente che subisce l’inadempimento domanda fondatamente la risoluzione del contratto e la ritenzione della caparra confirmatoria, il giudice è tenuto ad accogliere la domanda riqualificandola come azione di accertamento della legittimità del recesso (e della conseguente ritenzione della caparra). La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla in azione di recesso (mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria” non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove)“.

Con riferimento al secondo spunto giuridico di interesse che può trarsi dalla sentenza in oggetto, deve premettersi come nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di Appello avesse reso una sentenza parziale non definitiva rigettando l’appello principale e accogliendo alcuni degli appelli incidentali nonché rimettendo la causa in istruttoria per l’espletamento di una CTU estimativa. Avverso detta sentenza parziale non definitiva, però, non veniva interposto immediato gravame ma formulata, tempestivamente da una sola parte, riserva d’appello.

In sede di giudizio di rinvio, pertanto, si è argomentato da parte di un litisconsorte che il contenuto di detta sentenza (formalmente parziale non definitiva) fosse da ricondursi, nella sostanza, a una vera e propria sentenza definitiva in relazione alla quale, pertanto, era irrilevante l’eventuale riserva d’appello. Per dirimere tale punto, anche in questo caso la Corte di Appello di Catania ha richiamato un principio statuito recentemente dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.10242 del 19 aprile 2021, sulla scorta del quale “Ai fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su taluna delle domande cumulativamente proposte dalle parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza. Qualora pertanto il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina deve ritenersi ammissibile, al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, l’appello in concreto proposto mediante riserva“.

Facendo applicazione di tale principio, quindi, i Giudici di rinvio hanno ritenuto che “… Nel dubbio, la sentenza che venga espressamente qualificata “non definitiva” tale deve dunque ritenersi pur quando nel senso della totale definizione della posizione di taluna delle parti in causa possa deporre la circostanza che le spese di giudizio attinenti la posizione medesima vengano regolamentate compiutamente …“.

 

Contributo da parte degli Avv.ti Guido Bonaventura e Bruno Bonaventura.

 

Il testo integrale della sentenza: Corte Appello Catania sentenza 954_2022.