La sentenza in epigrafe, resa in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affronta, tra l’altro, l’annosa questione della definizione delle spese straordinarie alle quali il genitore non collocatario deve partecipare.
Sul punto il contrasto tra le parti non è solo sulla percentuale di partecipazione a tali spese ma anche sulla loro individuazione, qualificazione e natura.
La madre aveva infatti chiesto “…di porre a carico di ************ il 70% delle spese straordinarie di natura medico-sanitaria, di istruzione ed educazione necessarie, per sport, palestra, vacanze e viaggi di studio che possano essere utili per le figlie…”.
Di contra, il padre chiedeva la conferma dell’accordo di separazione raggiunto tra i coniugi (“…Le spese straordinarie ed imprevedibili saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno…”).
Di particolare interesse, pertanto, sono le argomentazioni rese sul punto dal Tribunale di Catania e la definizione sintetica ma esaustiva delle spese straordinarie.
Afferma il Tribunale: “…La misura del contributo di ciascuna delle parti alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie – intese quali spese non ricorrenti e comunque non prevedibili ex ante, di apprezzabile importo, escluse quelle di natura voluttuaria– va quindi stabilita nel 50% a carico di ciascuno dei genitori, atteso che entrambe le parti hanno redditi simili…”.
Gli elementi di individuazione delle spese straordinarie risultano, quindi, essere:
- la non ricorrenza;
- la non prevedibilità al momento della determinazione dell’ammontare dell’assegno ordinario;
- l’apprezzabile importo;
- la natura non voluttuaria.
Tale decisione del Tribunale di Catania è, poi, perfettamente aderente al solco tracciato nel tempo dalla Corte di Cassazione e, da ultimo, ribadito con Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379 della Prima Sezione Civile: “In ordine alla distinta ipotesi delle “spese straordinarie”, categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza, questa Corte di Cassazione ha chiarito che, tali devono intendersi quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
In senso conforme anche:
- Corte di Cassazione ordinanza 27 ottobre 2020 – 13 gennaio 2021, n. 379 che definisce le spese straordinarie stricto sensu intese come esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti.
- Cassazione civile sez. I 01/10/2012 n. 16664 “vanno considerate straordinarie le spese, assai spesso ingenti, dipendenti da situazioni, scelte, o fatti di carattere eccezionale … spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in rapporto al tenore di vita della famiglie rapportato alle capacità economiche dei genitori
- Cassazione civile, sez. I, 08/06/2012, n. 9372 “devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.
Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 577_2021