La Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania con la sentenza in oggetto è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla domanda di pagamento del corrispettivo per l’attività di videomapping formulata nei confronti di un’Associazione, e del suo Presidente ex art.38 c.c.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, contestavano in toto le domande proposte nei loro confronti e disconoscevano la documentazione prodotta da parte attrice, ivi comprese due note emails per mezzo delle quali si era proceduto a conferire gli incarichi oggetto di contenzioso nonché a stabilire il relativo compenso.

Le dette emails di posta elettronica ordinaria, più precisamente, venivano inizialmente prodotte dalla creditrice in formato cartaceo all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa e dopo, a fronte del (seppur generico) disconoscimento avversario, nuovamente prodotte telematicamente in formato digitale nativo .eml.

Il Tribunale di Catania nell’accogliere integralmente le domande formulate dalla creditrice, ha avuto modo di effettuare un’attenta disamina circa la rilevanza del documento informatico privo di firma elettronica e della relativa efficacia probatoria ex art.2712 c.c.:

…Circa l’efficacia probatoria dell’e mail la Suprema Corte ha statuito che anche il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art.2712 c.c. e pertanto fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. (Cass. sentenza 11606/2018); Cass. ha parificato l’SMS e l’email nella loro natura di riproduzioni informatiche, che fanno piena prova , se non contestate in maniera qualificata, e che restano comunque ed anche ove contestate, liberamente valutabili dal giudice, se comunque “non confermate” o di contro” confermate” da altri elementi di prova (Cass. 11.5.05 n.9884 e Cass. 26.1.2000 n.866 che rileva che in caso di disconoscimento rientra nei poteri del giudice accertare la conformità all’originale anche attraverso le presunzioni (altri mezzi di prova); per il disconoscimento, pur non soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c. non è sufficiente una generica contestazione, essendo, contra, necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta e una volontà difforme dell’agente (Cass. Civ. II Ord. 5141 del 21.2.2019); precisa poi la Corte che l’eventuale disconoscimento della conformità ai fatti o alle circostanze rappresentate nel documento non ha gli stessi effetti della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.2 cpc.
Nel caso dell’art. 215, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, infatti, la scrittura non può essere utilizzata, mentre nella fattispecie e nei casi di documento informatico, non si può escludere che il giudice possa accertare aliunde comunque la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova allegati dalla parte, come le presunzioni, e valutarne l’efficacia secondo il suo prudente apprezzamento; Secondo Cass. ord. N. 3680 del 7.2.2019: “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ad onere probandi….spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati da controparte”, anche Cass. civ. sez. L. 17526 del 2.9.2016;
All’ email tradizionale, documento informatico dotato di firma elettronica c.d. semplice è stato attribuito valore idoneo a provare l’eventuale tempestiva denunzia di vizi di un bene nell’ambito della compravendita (Trib. Prato sent. 15.4.2011- Milano 11402 del 18.10.2016);…
…Pertanto non vi è dubbio che il legislatore abbia accolto per il documento informatico la definizione di prova documentale facendo rientrare a pieno titolo fra le prove documentali i documenti informatici di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti: è detto documento informatico “la rappresentazione informatica di atti , fatti o dati giuridicamente rilevanti” e pertanto prova documentale informatica secondo il c.d. codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005)
Appare evidente la ratio legis di trattare in modo del tutto equivalente la forma elettronica a quella cartacea in presenza di requisiti tecnici che siano in grado di garantire gli stessi effetti giuridici che garantiscono le prove documentali disciplinate attualmente dal C.C. in riferimento alla forma quanto all’efficacia probatoria;
Il documento informatico è disciplinato dal d. lgs n. 82/2005 e s.m. la Lettera p) dell’art. 1 del CAD definisce il documento informatico come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” che seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. (Cass. Sez. VI 14.5.2018 n. 11606). L’art. 2712 è stato riformato dall’art. 23 quater CAD, inserito dall’art. 16 c.2 d. lgs. N. 235/2010 il quale ha introdotto le riproduzioni “informatiche” nell’elencazione non tassativa contenuta nell’articolo . La Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 2712 c.c. oggi comprende anche le riproduzioni informatiche prive di firma digitale (Cass. II Civ. Ord. 21.2.2019 n. 5141). Pertanto l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche si sicurezza, integrità e immodificabilità.
E’ stata rispettata l’obbligatorietà di fornire l’ onere della prova: i fatti sono stati documentati e concretamente supportati anche per mezzo dell’escussione dei testi del reale accadimento dei fatti e circostanze volti a corroborare quanto descritto nell’atto di citazione: parte attrice ha dimostrato la rispondenza del contenuto e dei fatti alla realtà anche attraverso la prova per testi.
In definitiva dall’ analisi del testo normativo contenuto nel d.lgs. 82/2015, codice dell’amministrazione digitale, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, tra le definizioni dei concetti che principalmente sono coinvolti nel fenomeno delle prove documentali informatiche vi è, quale documento informatico, “la rappresentazione informatica di atti , fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Non vi è dubbio che il legislatore abbia accolto per il documento informatico la definizione di prova documentale , elaborata in passato dalla dottrina, facendo così rientrare a pieno titolo fra le prove documentali i documenti informatici, quali rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; appare evidente la ratio legis di trattare in modo del tutto equivalente la forma elettronica a quella cartacea garantendo gli stessi effetti giuridici della prova documentale; documenti che nel caso de quo sono stati confermati, nelle date, nei fatti e nei contenuti, dai testi i quali hanno dichiarato che esistono delle e mails che hanno dato seguito agli accordi presi durante i loro incontri a conferma degli impegni assunti dal prof. ********** e del compenso concordato a favore di parte attrice;
Il disconoscimento poi secondo la S.C. per essere efficace deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fatturale e realtà riprodotta (Cass. Sez. 1, 17 luglio 2019 n.19155) e poiché il disconoscimento di parte convenuta non è stato un vero e proprio disconoscimento , le e mails fanno piena prova dei fatti ivi contenuti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2712 c.c.;
Le e mails sono inviate all’Associazione ******** individuata anche con codice fiscale; nelle e mails vi è il contenuto delle reciproche prestazioni ;
L’avere, poi, utilizzato una casella di posta ordinaria non esclude la formazione del documento informatico secondo il codice dell’amministrazione digitale assunto a modello normativo comunitario; in merito alla e mail “Impegno” il prof. ********** n.q. nel messaggio attesta che ha avuto “…il piacere di confermarle l’esibizione nella sua specifica qualità di produzione video mapping nell’opera ************…” dimostrando così che non sussiste incompatibilità alcuna di date; infine con le conversazioni su Facebook tra il prof. ********** ed il regista ****** e ****** ****** si da atto sia di parte dell’attività espletata dall’Associazione ******** sia del fatto che detta attività sarebbe stata remunerata e nessuna contestazione è stata mai esperita da parte convenuta per cui le circostanze devono ritenersi provate…
…Il convenuto ha contestato con l’impiego di un’espressione-formula di stile e non con una contestazione qualificata (Cass. Civ., II, Ord., 5141 del 21.2.2019 in Ced, Cass, 2019);
Ritiene questo giudice che il valore indiziario delle e mails sia avvalorato dalla genericità della contestazione avversaria e tale contestazione generica vale a “costituire un elemento di prova indiretta, idonea ad integrare la prova indiziaria delle e mails”:
Infatti vero è che ove parte convenuta abbia disconosciuta la genuinità, le e mails, da sole non possono da sole fornire piena prova, occorrendo che la presunzione semplice sia supportata da ulteriori elementi, elementi offerti da parte attrice e acquisiti gal giudice (Cass. 10366/2014, 9006/2002, 16098/2001), tuttavia il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 cc.c., pur non essendo soggetto ai limiti ed alle formalità di cui all’art.214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 3122/2015, 9526/2010, 2117/2011).
La Cassazione con ord. 24613 del 2.10.2019 sez. lavoro ha confermato l’andamento di legittimità con riguardo all’art. 2712 c.c. sottolineando che il disconoscimento di una riproduzione informatica, affinchè quest’ultima venga privata di efficacia probatoria, non può essere espresso in modo generico, bensì “deve essere chiaro circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta” (anche Tribunale di Milano sezione Specializzata delle Imprese n. 122871 del 4.11.2015-Ord. Lavoro 2.10.2019 n. 24613);
Nel caso de quo seguendo i principi maggioritari si ribadisce che col disconoscimento non sono state allegate circostanze idonee a riscontrare l’effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali poiché, come da principio oramai consolidato, “la contestazione delle riproduzioni informatiche non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche o ad un mero disconoscimento” ma deve fondarsi su elementi e dati chiari, circostanziati ed espliciti dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, provenienti dalla controparte, in mancanza dei quali dette riproduzioni fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”(Cass. III, n. 1250, 17526)…”.

 

Contributo da parte dell’Avv. Bruno Bonaventura e del Dr. Antonio Bonarrigo.

 

Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 1520_2021