La sentenza in epigrafe, resa dalla Corte di Appello di Catania in materia di separazione personale dei coniugi, affronta i presupposti, le condizioni e la loro ricorrenza per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al coniuge separato.
Con la sentenza di primo grado, infatti, il Tribunale aveva negato alla moglie il diritto all’assegno di mantenimento con le seguente motivazione “…Per quanto riguarda la domanda di mantenimento proposta dalla moglie, essa ha una buona capacità reddituale come si deduce dalla circostanza che, in sede di separazione consensuale, non aveva chiesto mantenimento per sé, è proprietaria, oltre che della casa coniugale, di almeno un altro immobile ed è comproprietaria di un agrumeto, e che in passato, fino al 2012, è stata titolare di un’azienda…”.
Per una corretta lettura della decisione di primo grado è bene precisare che il procedimento per separazione consensuale richiamato dalla sentenza, nel quale la moglie aveva rinunziato al mantenimento per sé a fronte di un assegno di mantenimento per il figlio, era stato dichiarato improcedibile per la mancata comparizione all’udienza presidenziale del marito, che così agendo aveva inteso sottrarsi alla conferma dell’accordo consensuale raggiunto.
La Corte di Appello, quindi, con la sentenza n.743/2021 ha censurato anche tale capo di decisione, riconoscendo alla moglie il diritto al contributo al mantenimento sulla base delle seguenti considerazioni:
- non poteva riconoscersi “…alcun significativo valore presuntivo alle condizioni che le parti avevano indicato nel ricorso per omologa (poi dichiarato improcedibile), che non sono state confermate e che, in ogni caso si inquadravano in una regolamentazione più ampia, che tra l’altro prevedeva un assegno per il mantenimento del figlio (di €***,**), ben più elevato (il doppio) di quello stabilito in sentenza”;
- l’età della donna, la durata del matrimonio, l’assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro e conseguenti redditi configuravano elementi idonei al riconoscimento del diritto al contributo di mantenimento;
- la dismissione nel 2012 di una azienda commerciale “…per una scelta condivisa dei coniugi volta alla cura del figlio in tenera età…” non poteva costituire elemento ostativo al riconoscimento del diritto al mantenimento;
- le possidenze immobiliari apparivano “…poco significative dal punto di vista reddituale giacchè … risulta proprietaria, per donazione paterna, dell’appartamento che costituisce la casa coniugale in cui abita col figlio…” nonché della quota di 133/1000 di un appartamento ove abita la madre, di un immobile avente categoria catastale C/2 “…che non sembra essere una villetta con annesso terreno come assunto dall’appellato…” e di un agrumeto di dimensioni irrisorie.
In conseguenza, il Giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistere i presupposti per porre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie con decorrenza dalla relativa domanda.
La Corte ha, quindi, statuito che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di mantenimento della moglie e che, nel caso de quo, trovava applicazione l’art.156 Codice Civile a mente del quale nel pronunziare la separazione il giudice stabilisce, in favore del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario per il suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
La Corte ha, poi, rimarcato la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile affermando, altresì, che “…tale principio è pienamente valido in tema di separazione permanendo ancora il vincolo coniugale a differenza del divorzio…”.
Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.
Il testo integrale della sentenza: Corte Appello Catania sentenza 743_2021.