Il Tribunale capitolino, con la sentenza in oggetto, si è pronunciato in merito all’azione incoata con il patrocinio dello scrivente studio al fine di far valere il trasferimento di fatto di azienda occorso in maniera occulta tra due società e ciò onde consentire alla creditrice della società “cedente di fatto” di poter trovare soddisfazione delle proprie pretese nei confronti anche della società “cessionaria di fatto” ai sensi dell’art.2560 c.c.

Più precisamente, la società attrice vantava un credito nei confronti della cedente in forza di precedente sentenza e, pertanto, esperiva infruttuosamente le azioni per il recupero del detto credito. La creditrice, quindi, anche a seguito del tentativo di pignoramento mobiliare effettuato dall’Ufficiale Giudiziario e del conseguente accesso sui luoghi, scopriva come l’attività imprenditoriale della debitrice venisse, in realtà, formalmente svolta da distinta società.

Preso atto di ciò, si procedeva a esperire diverse ricerche (in particolare presso la Camera di Commercio) al fine di rinvenire elementi idonei a comprovare l’avvenuto trasferimento di fatto dell’azienda pur in assenza di atti formali.

Instaurato il contradditorio ed esaminate le evidenze documentali prodotte in giudizio, il Tribunale di Roma, senza necessità di procedere anche all’assunzione di prove orali, riteneva fondata la domanda volta a far valere il dedotto trasferimento occulto di azienda così consentendo all’attrice di far valere le proprie pretese creditorie anche nei confronti della società “cessionaria di fatto”.

Di particolare interesse, quindi, si ritiene l’argomentazione logico-giuridica seguita dal Giudice e di cui si riportano i passi salienti:

…Nel merito, la domanda di accertamento del trasferimento dell’azienda di cui sopra è fondata.

Non osta alla configurabilità della cessione di azienda tra le società convenute la mancanza di prova scritta del relativo contratto, posto che l’obbligo di forma scritta ad probationem previsto dall’art. 2556 c.c. è rivolto ai contraenti, ma non i terzi, che non hanno la disponibilità del relativo documento, in quanto non sono stati parte della cessione (cfr. Cass. civ. n. 6071 del 11/07/1987).

Tanto premesso, emerge dagli atti la prova che tra le società convenute è intervenuto un atto di cessione di azienda, avuto riguardo alle seguenti presunzioni gravi, precise e concordanti:
– sino alla data del 17/11/2016 entrambe le società avevano la sede legale in ****, viale ****** ****** n. ** e l’unità locale in ****, via ***** ******** n. **, poi la ****** *** ****** ha trasferito la propria sede sociale in *******;
– la ****** *** esercita la stessa attività svolta dalla ****** *** ******, utilizzando il marchio ** ******, utilizzato anche dalla ****** *** ******, come emerge dalle fatture n. 108 del 25/10/2011 e n. 107 del 25/10/2011 emesse nei confronti della odierna attrice. Si evidenzia, inoltre, che la *** ****** non ha precisato con quali modalità e in quali circostanze abbia conseguito il diritto all’utilizzo del marchio ** ******, essendosi limitata ad affermare che tale marchio non è collegato alla ****** *** ******, circostanza risultata infondata alla luce delle fatture sopra menzionate;
la *** ****** è stata costituita, pro quota del 50% ciascuno, da ****** ** ****** e ************ ********, che risultavano soci, sempre in pari quota del 50% ciascuno, della *** ****** ****** in liquidazione.

Dagli elementi sopra menzionati è emersa la prova che la *** ****** si trova nella disponibilità dell’azienda in precedenza detenuta dalla ****** *** ******, circostanza da cui si desume la stipulazione tra le parti di un accordo per la cessione dell’azienda, con conseguente applicabilità del capoverso dell’art. 2560 c.c. che, in caso di cessione di azienda, prevede la responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, tra cui non è revocabile in dubbio che rientri il debito di € *.***,** della ****** *** ****** nei confronti della ****** ***** ******* di cui alla sentenza Tribunale di Roma n. 3924/2017 del 15-28/2/2017.

La ****** *** va pertanto condannata al pagamento in favore della ****** ***** *** della somma di € *.***,**, su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, trattandosi di debito di valuta…“.

 

Contributo da parte dell’Avv. Bruno Bonaventura.

 

Il testo integrale della sentenza: Tribunale Roma sentenza 6948_2021