Il Tribunale di Catania è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’opposizione agli atti esecutivi (ex art.617 c.p.c.) proposta avverso la perizia di stima che ha determinato il valore del compendio immobiliare oggetto di pignoramento.

E’ stato necessario, quindi, interrogarsi preliminarmente circa la possibilità di esperire tale rimedio avverso la detta perizia di stima. La risposta non poteva che essere negativa.

Si riportano i tratti salienti della motivazione:

[…] Orbene, come è evidente dalla stessa narrativa contenuta in citazione, l’opposizione agli atti esecutivi si rivolge alla perizia di stima.

Si tratta, pertanto, di una opposizione inammissibile.

La perizia di stima non è un atto che possa essere opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Essa serve a descrivere il bene e fornirne un valore che il g.e. possa assumere a base della vendita.

Ai sensi dell’art. 568 c.p.c., «Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569».

La perizia di stima può ricevere osservazioni o contestazioni delle parti, e la legge determina il modo in cui esse devono avvenire.

L’art. 173 bis disp. att. c.p.c. prevede infatti che l’esperto stimatore, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569; le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.

Non risulta che sia mai stato attivato il meccanismo di cui sopra.

Non risulta che, nemmeno in altra maniera, sia mai stata contestata la perizia.

In ogni caso, una volta che il g.e., sulla scorta di una relazione estimativa, giusta o sbagliata che sia, abbia deciso di adottare, sentite le parti, il valore suggerito dall’esperto, l’unico atto opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è l’ordinanza di vendita (o, eventualmente, la precedente ordinanza interlocutoria con la quale il g.e. abbia denegato la richiesta di richiamo o sostituzione dello stimatore, o di determinazione del prezzo in misura diversa).

Detta opposizione dovrebbe essere proposta nel termine di venti giorni.

Nella specie non risulta che il termine sia stato rispettato; anzi, è certo che l’opposizione è tardiva, poiché in essa si fa riferimento ad un avviso di vendita già pubblicato.

Va anche considerato che i venti giorni decorrono dalla conoscenza dell’atto, che nel caso di ordinanza emessa in udienza, si realizza all’udienza stessa; mentre, in caso di ordinanza riservata, si realizza con la comunicazione di cancelleria.

Non risulta, né è sostenuto dall’opponente, che vi siano stati vizi di conoscenza del provvedimento.

L’unica affermazione svolta per giustificare la tardività della opposizione, da parte dell’attrice, è la seguente: «l’odierno ricorrente, avendo avuto accesso ad una tavola della zona interessata dalla particella n. 677 ha, tuttavia, appreso che …».

Tuttavia, non è prodotta la “tavola”.

Non è spiegato quando avrebbe avuto luogo l’ “accesso” ad essa.

Non è spiegato se tale tardiva conoscenza sia dovuta a cause incolpevoli che possano giustificare una remissione in termini.

Solo nelle conclusioni della citazione si rinviene un richiamo all’art. 153 c.p.c., secondo cui «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini».

Nessuna dimostrazione è stata data, nessuna istanza istruttoria è stata svolta, nemmeno è stato spiegato cosa giustificherebbe tale rimessione.

In conclusione, l’opposizione agli atti esecutivi è inammissibile per un triplice ordine di motivi:
1) ove si sia inteso opporre (come si legge in citazione) la perizia di stima, trattasi di atto non opponibile;
2) ove si sia ritenuto (al di là dell’infelice espressione lessicale) di opporre l’ordinanza di vendita, non è stato osservato il termine perentorio di venti giorni;
3) ove si sia inteso proporre una opposizione tardiva previa rimessione in termini, non si è dimostrato di essere incorsi in decadenza per causa non imputabile
 […]“.

 

Contributo da parte degli Avv.ti Marcello e Bruno Bonaventura.

 

Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 4643_2023