A fronte di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa in forza sia di un Decreto Ingiuntivo che di un Contratto di Mutuo (e di altri titoli azionati dai creditori intervenuti), gli esecutati (debitore principale e fideiussore) hanno proposto opposizione sollevando numerose contestazioni che possono così sintetizzarsi:
1) l’inefficacia del pignoramento per la violazione dell’art. 557 c.p.c. in quanto la nota di trascrizione del pignoramento sarebbe stata depositata oltre i termini previsti ex lege;
2) l’inesistenza del diritto ad agire esecutivamente di tutti i creditori, procedente ed intervenuti, per carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva, ritenendo che non fosse stata provata la cartolarizzazione del credito e che l’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non fosse da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta, gravante sul cessionario del credito;
3) l’inesistenza del diritto ad agire esecutivamente per l’abusività delle clausole contenute nel contratto di apertura di C/C e di credito da cui sarebbe scaturito il Decreto ingiuntivo n. ****/2017 vantato da *** **** **** e il Decreto ingiuntivo n. ****/2018 vantato da *** ******* **** s.r.l., entrambi non opposti e per i quali parte opponente ha richiesto, in considerazione della pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n. 9479/2023, la concessione del termine per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.;
4) l’illegittimità degli azionati contratti di mutuo per:
4.1) indeterminatezza della pretesa creditoria per indeterminabilità del tan e/o inesatta indicazione del taeg/isc con conseguente violazione dell’art. 117 T.U.B.;
4.2) nullità della clausola di determinazione del tasso con riferimento all’Euribor, con conseguente violazione dell’art. 2 L. 287/1990;
4.3) violazione della normativa antiusura e illegittimo utilizzo del metodo di ammortamento alla francese;
4.4) superamento del limite di finanziabilità;
4.5) violazione della normativa sui mutui fondiari e mancanza di causa;
5) l’illegittimità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa in materia di libera concorrenza ex Legge 287/1990 perché redatti su modello uniforme “ABI”, contenente clausole restrittive della concorrenza censurato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d’Italia, e perché in deroga a quanto disposto dall’art. 1957 c.c..
Il Giudice dell’Esecuzione, quindi, nell’esaminare le svariate eccezioni e doglianze formulate dagli esecutati, ha ricostruito i più recenti arresti giurisprudenziali intervenuti in materia. Per tale ragione, si ritiene che l’ordinanza in questione sia di particolare interesse.
Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.
Il testo integrale dell’ordinanza: Tribunale Catania ordinanza 17_1_2025