Il Tribunale di Caltagirone – Sezione Civile – è stato recentemente chiamato a esaminare un procedimento di opposizione avverso un decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal Gestore del Servizio Idrico nei confronti dell’utente moroso nel pagamento del corrispettivo della fornitura idrica per usi diversi da quello domestico (nel caso di specie una piscina comunale affidata in gestione a privati).

Tra i motivi di opposizione spiegati, in particolare, l’utente ha lamentato il preteso malfunzionamento del gruppo di misura posto a servizio dell’utenza idrica in questione e la mancanza dei necessari controlli sul funzionamento dello stesso. L’utente ha, inoltre, ritenuto che gravasse sul Gestore del Servizio Idrico la prova circa l’effettivo ammontare della fornitura idrica non potendo attribuirsi valore, a tal fine, alle semplici letture del c.d. contatore.

Il Tribunale calatino, però, ha correttamente disatteso siffatto motivo di opposizione richiamando il noto principio di vicinanza della prova.

Sulla base del suddetto principio, in realtà, spetta all’utente contestare tempestivamente il preteso malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – così come dimostrare l’anomalia dei consumi rilevati nel periodo contestato rapportandoli al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti periodi di fatturazione.

Sul Gestore, invece, incombe l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.

E’, pertanto, in tale frangente che l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (ex multis Cass. civ., 09/01/2020, n. 297).

In definitiva, il Giudicante ha chiarito che la rilevazione dei consumi attraverso l’impiego di contatori, o di qualsivoglia apparecchiatura e strumentazione meccanica o elettrica, è assistita anche solo dalla mera presunzione semplice di veridicità “[…]  sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. civ., sez. III, 07/07/2022, n.21564; Cass. civ., sez. III, 16/11/2021, n.34701; Cass. civ., sez. III, 19/07/2018, n.19154; Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n.297; Cass. civ., sez. III, 22/11/2016, n. 23699)“.

E’ dunque, in forza dei suesposti principi che il Tribunale di Caltagirone ha reputato non assolto l’onere della prova del quale era gravato proprio l’opponente il quale, del resto, non aveva in precedenza mai contestato il malfunzionamento dell’apparecchio né chiesto la verifica del funzionamento del medesimo.

 

Contributo da parte degli Avv.ti Bruno Bonaventura e Antonio Bonarrigo.

 

Il testo integrale della sentenza: Tribunale Caltagirone sentenza 313_2024