Il Tribunale Etneo si è recentemente pronunciato sulla questione, che si ritiene di interesse, relativa alla invalidità del testamento per incapacità naturale e alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Nel caso di specie, parte attrice, in qualità di erede legittimaria della figlia, conveniva in giudizio l’Associazione benefica *** e il Presidente della detta associazione ***, impugnando il testamento olografo, con il quale la detta figlia aveva disposto, con spirito di liberalità, dei propri beni in favore della Associazione convenuta, costituendo quale legato in suo favore un appartamento di sua proprietà e istituendo quale erede universale il suo Presidente.
Impugnando le disposizioni testamentarie della figlia, dinnanzi all’Autorità adita, parte attrice chiedeva dichiararsi aperta la successione legittima in suo favore e quindi:
- in via principale, l’accertamento della nullità delle disposizioni testamentarie per asserito vizio di forma ossia mancanza di autografia del testamento olografo;
- in subordine, l’annullamento del testamento per asserita incapacità di testare della de cuius al momento della sua redazione, in quanto incapace di intendere e di volere;
- in via di ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale adito avesse ritenuto valido ed efficace l’impugnato testamento, la riduzione delle disposizioni testamentarie ex artt.538 e 560 c.c.
In ordine alla domanda promossa in via principale relativa all’annullamento del testamento impugnato per mancanza di olografia, il Tribunale Etneo, aderendo alle osservazioni esposte nella relazione di consulenza grafologica d’ufficio, riteneva le disposizioni testamentarie interamente redatte e sottoscritte dalla de cuius e, pertanto, rigettava la predetta domanda in quanto infondata.
Il Tribunale, parimenti, rigettava la domanda di annullamento del testamento per asserita incapacità naturale del testatore, condividendo anche su detto punto, le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale dal CTU.
Si ritiene che siano di particolare interesse i passaggi della sentenza ove si richiama la giurisprudenza in tema di ripartizione dell’onere probatorio circa l’incapacità di intendere e di volere:
“[…] Parte attrice ha contestato la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU ritenendole contraddittorie e riportando il parere medico legale del proprio CTP di parte.
Tuttavia, dalla lettura delle ragioni poste dal CTU a sostegno delle proprie conclusioni e della risposta del CTU alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, non si evince alcuna contraddizione nelle argomentazioni del CTU, atteso che lo stesso ha indicato le ragioni per le quali è giunto ad escludere che le pur gravi condizioni di salute della *** avessero compromesso la sua capacità di intendere e di volere […]
Trattasi di argomentazioni fondate dal CTU sulla documentazione sanitaria agli atti tenuto conto della specifica patologia sofferta dalla ***.
Il CTU ha inoltre analizzato la scrittura testamentaria, al fine di ricercarvi la prova di un’alterazione della sfera psichica, desumibile, in astratto, non soltanto dalla stranezza di qualche disposizione testamentaria (per il suo contenuto ideologico) ma direttamente dall’esame della grafia (per la presenza di tremori, ripetizioni di parole, oppure omissioni di parole o di sillabe, manierismi lessicali che potessero assumere significato patologico o essere sintomi caratteristici di talune malattie neurologiche e mentali) per desumervi elementi indiziari di riscontro di un’alterazione della sfera psichica della *** sotto tale profilo, il CTU non ha rinvenuto tali elementi di anomalia.
Conseguentemente, in assenza di prova della incapacità di intendere e volere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, deve concludersi per la validità del testamento.
L’onere della prova dell’incapacità grava infatti su colui che impugni il testamento.
In particolare, come chiarito in più occasioni dalla Corte “In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass.3934/18).
Pertanto, considerato che “spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità” e che tale risultanza non è stata comprovata, neanche all’esito della CTU svolta, anche la domanda di annullamento per incapacità è infondata e va rigettata […]“.
Contributo da parte della Dr.ssa Lorenza Musmeci.
Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 2043_2024