Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione, ai fini impositivi, del valore di un’area edificabile soggetta, pertanto, al pagamento dell’IMU.

Il contribuente, infatti, ha impugnato l’avviso di accertamento notificato a istanza dell’Ente Locale, argomentando in merito alla erroneità del valore attribuito all’area edificabile. Siffatta tesi è stata corroborata dal ricorrente allegando apposita relazione tecnica in forza della quale, a seguito di un approfondito esame delle caratteristiche del terreno, della zona in cui ricade e dello strumento urbanistico ivi applicabile, il potenziale edificatorio del terreno – e conseguentemente il suo valore venale – è risultato notevolmente inferiore rispetto a quanto presunto dall’Amministrazione.

Il Comune si è costituito in giudizio senza, però, formulare censure alla detta relazione tecnica.

Il ricorso, quindi, è stato accolto dalla Corte sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

[…] Deve, invece, accogliersi il secondo motivo di ricorso.

Deve, infatti, evidenziarsi come «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) [così come per l’IMU e la TASI] l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio.» (Cass. civ., n. 16620/2017).

In ragione della funzione di tale delibera «di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente» (Cass. civ., n. 15555/2010).

Nel caso di specie, il ricorrente, con perizia a firma dell’Ing. ******, ha comprovato il valore delle aree edificabili di sua proprietà non specificamente e puntualmente contestate dalla difesa del Comune, sicché il ricorso deve essere accolto così rideterminando il valore delle aree in contestazione in 39,14 EUR al mq a fronte di un valore di euro 164,00 al mq. attribuito dal Comune.

Ne consegue che il ricorso va accolto, sicché il Comune dovrà liquidare l’IMU sul valore sopra-citato e indicato nella relazione di parte depositata, applicando la sanzione al minimo […]“.

 

 

Contributo da parte dell’Avv. Bruno Bonaventura.

 

Il testo integrale della sentenza: Corte Giustizia Tributaria primo grado Catania sentenza 7399_2023.