Il Tribunale Calatino ha recentemente affrontato la tematica (non frequente nella pratica forense e, per tale motivo, di particolare interesse) afferente i rapporti tra un giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo a fini conciliativi ex art.696bis c.p.c. e un ordinario giudizio di merito a cognizione piena pendente tra le medesime Parti e avente, nella sostanza, il medesimo oggetto.

Accadeva, infatti, che in virtù dell’intercorso contratto di appalto, il Committente notificava ritualmente atto di citazione presso il Tribunale di Catania nei confronti dell’Appaltatore lamentando la cattiva esecuzione dei lavori mentre, alcuni giorni prima, il medesimo Appaltatore depositava presso il Tribunale di Caltagirone ricorso ex art.696bis c.p.c. per sentire quantificare, a seguito della verifica per mezzo di CTU dei lavori medesimi, il credito ancora vantato nei confronti del Committente.

A causa delle differenti modalità di introduzione dei rispettivi giudizi (atto di citazione, da un lato, e ricorso, dall’altro) nonché dell’applicazione dei concorrenti criteri di determinazione della competenza territoriale (foro ove è stato eseguito il contratto, da un lato, e foro presso il quale dev’essere adempiuta l’obbligazione dedotta, dall’altro), sono stati vicendevolmente instaurati pressoché coevamente i due giudizi in oggetto che, però, sono evidentemente inconciliabili tra loro.

Da un lato, infatti, la difesa dell’Appaltatore riteneva che vi fosse, stante la previa iscrizione a ruolo del ricorso rispetto la notifica dell’atto di citazione, un’ipotesi di litispendenza in favore del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696bis c.p.c. incardinato presso il Foro Calatino.

Dall’altro, invece, la difesa del Committente evidenziava come:

  • l’atto di citazione fosse stato notificato allorquando non si poteva avere contezza della proposizione del ricorso;
  • il procedimento di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (ovvero non dettato da ragioni di urgenza) avesse un ambito circoscritto al solo esperimento della CTU al precipuo fine di favorire la conciliazione tra le Parti e, quindi, per operare una deflazione del contenzioso;
  • il giudizio di merito a cognizione piena avesse, inevitabilmente, contenuto più amplio rispetto al mero esperimento della CTU e tale da ricomprendere anche questa eventuale fase istruttoria;
  • la scarna giurisprudenza intervenuta sul punto avesse confermato la tesi della “prevalenza” del giudizio di merito rispetto a quello di istruzione preventiva a fini conciliativi e ciò avendo riguardo alla differente natura dei due strumenti processuali e, quindi, indipendentemente dal momento di instaurazione.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, più precisamente, si rilevava come la ratio sottesa all’esperibilità del ricorso ex art.696bis c.p.c. fosse, difatti, rappresentata dalla possibilità di definire il contenzioso per mezzo di tale strumento processuale evitando l’insorgere di un ordinario giudizio a cognizione ordinaria. Se, invece, come nel caso sottoposto all’esame del Giudice Calatino, il detto giudizio di merito fosse stato già avviato – peraltro in un momento in cui non si poteva avere contezza del deposito del ricorso di istruzione preventiva – era chiaro come fossero elisi alla radice i presupposti astrattamente legittimanti il ricorso ex art.696bis c.p.c. A tal uopo, si richiamavano gli arresti del Tribunale di Modena (sentenza n.488/2019) e del Tribunale di Padova (ordinanza del 9 maggio 2018).

Il Tribunale di Caltagirone, quindi, con l’ordinanza in oggetto ha condiviso tale orientamento così argomentando “… il presente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. deve dichiararsi inammissibile, essendo già stato incardinato il giudizio di merito, accomunato al presente giudizio sia per identità delle parti sia per l’identità delle questioni oggetto di causa. Appare dunque evidente che sussiste una logica incompatibilità tra lo strumento azionato a mezzo del ricorso ex art. 696 bis, che come noto ha la precipua finalità (in ottica deflattiva del contenzioso) di evitare proprio l’instaurazione del successivo giudizio di merito, allorchè le parti a seguito della CTU espletata riescano ad addivenire a una soluzione transattiva. Per tali ragioni, nel caso di specie, sono venuti meno i presupposti stessi della ammissibilità del ricorso azionato. …“.

 

 

Contributo da parte degli Avv.ti Francesco G. E. Fichera e Bruno Bonaventura.

 

Il testo integrale dell’ordinanza: Tribunale Caltagirone ordinanza 20_7_2021