La Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania è stata chiamata a esaminare la legittimità, o meno, della sospensione del pagamento del canone di locazione unilateralmente determinata dal conduttore.
Nel caso specifico, trattavasi di un immobile che avrebbe dovuto destinarsi ad attività socio-sanitaria e per il quale, in seno al contratto, il conduttore dava espressamente atto di ben conoscere l’unità immobiliare e di averla ripetutamente ispezionata tanto da impegnarsi all’esecuzione, a proprie cure e spese, delle necessarie opere di adeguamento della struttura. Le Parti, altresì, stabilivano un canone ridotto per il primo anno proprio al fine di favorire l’avvio dell’attività che ivi avrebbe dovuto svolgersi.
A fronte del mancato pagamento del canone, quindi, i locatori si vedevano costretti a intimare sfratto per morosità cui seguiva rituale opposizione da parte del conduttore.
Con l’ordinanza in oggetto, pertanto, il Tribunale etneo ha ordinato il rilascio dell’immobile locato ed esaminato, seppur con la sinteticità che impone tale provvedimento, anche il più recente arresto giurisprudenziale rappresentato dalla ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Terza, n.12103 del 22/6/2020.
In particolare:
“…rilevato che, a fronte di tali allegazioni, che peraltro denotano che parte conduttrice aveva ben chiaro lo stato dell’immobile per avere iniziato i lavori prima di concludere il contratto, l’opponente ha lo stesso stipulato il contratto ivi espressamente dichiarando di averlo ben visionato e di trovarlo adatto all’attività cui doveva destinarlo, concordando anche un canone differenziato nel tempo allo scopo di tener conto del ritardato svolgimento dell’attività;
rilevato che la stessa recentissima ordinanza della Corte di Cassazione citata da parte conduttrice (n. 12103 del 22.6.2020) prima dell’affermazione riportata da parte conduttrice premette espressamente che “in linea con i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo Collegio, l’art. 1460 c.c., prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell’art. 1578 c.c.”;…”.
Contributo da parte dell’Avv. Bruno Bonaventura.
Il testo integrale della ordinanza: Tribunale Catania ordinanza 11_6_2021