Il Tribunale di Catania è stato investito, con ricorso proposto da istituto bancario, del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare in seno al quale il Giudice Delegato non aveva ammesso il credito vantato dalla Banca con riferimento all’intercorso rapporto di conto corrente. Il Giudice Delegato, invero, aveva ritenuto di aderire al progetto predisposto dal Curatore sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale “[…] formatosi in ordine alla nullità del contratto di conto corrente non sottoscritto dall’Istituto di credito […]”.
Non essendo condivisibile tale decisione, pertanto, con il detto ricorso avverso lo stato passivo la Banca ha insistito per l’ammissione del credito derivante dall’intercorso rapporto di conto corrente rilevando, oltre l’avvenuta firma del contratto anche da parte di proprio funzionario, come già in fattispecie analoga (intermediazione finanziaria) la Cassazione Civile, SS.UU., con sentenza 16.1.2018 n.898 avesse precisato che il principio della forma scritta “[…] è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Principio di diritto, questo, che è stato successivamente espresso anche in tema di rapporti di conto corrente avendo affermato la Cassazione Civile, Sez.I, con ordinanza n.30885 del 29.11.2018, che in materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta poiché tale requisito formale non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del Cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Siffatto orientamento, del resto, negli anni a seguire ha trovato piena conferma sia nella giurisprudenza di legittimità – come confermato dall’ordinanza della Cassazione Civile, Sez. VI, n.24669 del 3.10.2019 – sia nella giurisprudenza di merito, ivi inclusa proprio quella del Tribunale di Catania con:
- sentenza n.1079/2020 “[…] Alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza sia di merito che di Cassazione, è pacifica la validità, soddisfacendo il requisito della forma scritta ad substantiam dell’art. 117 TUB, dei contratti c.d. monofirma […]”;
- sentenza n.216/2020 “[…] Com’è noto con la sentenza n. 898/2018, la Corte ha sancito la validità dei contratti di intermediazione finanziaria che recassero la sola sottoscrizione dell’investitore, valutando il requisito della forma per iscritto funzionale alla tutela del contraente debole, del quale soltanto è necessaria la firma ai fini della validità contrattuale. Tali principi trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti bancari. […]”.
Sulla scorta delle sopra esposte argomentazioni in diritto, pertanto, il Tribunale etneo ha ritenuto accogliere la proposta opposizione così argomentando:
“[…] è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità citata dall’opponente per rilevare l’infondatezza dell’eccezione di nullità sollevata dalla curatela su rilievo del fallito che ha partecipato alle operazioni di verifica del credito. Con sentenza n. 898/2018, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”. Il principio affermato va esteso ai contratti bancari tenuto conto della omogeneità della disciplina di cui all’art. 23 TUIF e dell’art. 117 TUB sotto il profilo della forma scritta ad substantiam e della conseguente nullità in caso di violazione del precetto normativo.
Nella specie, non è contestato che i contratti di apertura di conto corrente e di apertura dei due affidamenti siano stati sottoscritti dal cliente, rispettando così il requisito formale; non sussiste la nullità eccepita dalla curatela in sede di verifica. Resta assorbita ogni questione afferente la sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente e di apertura di credito da parte di funzionario dell’istituto di credito […]“.
Contributo da parte dell’Avv. Marcello Bonaventura.
Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania decreto 7_12_2021