La sentenza in oggetto trae spunto da un giudizio introdotto con ricorso ex art.702bis c.p.c. innanzi il Tribunale di Catania da Società che aveva svolto diverse prestazioni di ingegneria in favore della debitrice senza, però, ricevere il completo pagamento di quanto a tale titolo maturato.

La Società debitrice, quindi, nel resistere alla richiesta di pagamento formulata in giudizio eccepiva, preliminarmente, l’avvenuta prescrizione presuntiva triennale ex art.2956 c.c. in danno della ricorrente.

Il Tribunale etneo, pertanto, nell’accogliere integralmente le domande formulate dalla Società creditrice, ha avuto modo di esaminare l’eccezione sopra menzionata e di rilevarne l’infondatezza ai sensi dell’art.2959 c.c. il quale testualmente recita: “L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta“.

Di particolare interesse, pertanto, sono le argomentazioni rese sul punto da parte del Giudicante:

…È infondata, anzitutto, l’eccezione di prescrizione ex art. 2956 cc sollevata da quest’ultima, avendo sostanzialmente ammesso il mancato pagamento delle somme reclamate, contestandone la dovutezza e l’ammontare.

È stato più volte affermato dalla Corte di Legittimità, il principio secondo cui : “ … – in tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell’entità della somma richiesta (Cass. n. 3105/2001; Cass. n. 9467/2001; Cass. n. 4015/2002).”( cfr Cass. Civ. sent. n. 12771/2012); anche da ultimo, confermando il tradizionale orientamento qui condiviso, la Corte di Cassazione ha osservato in proposito che : “ … Come più volte affermato da questa Corte, a norma dell’art. 2959 c.c., l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta (Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 16/02/2016 Rv. 638730 in motivazione; Cass., Sez. II, 13 marzo 1989, n. 1266; Cass., Sez. Lav., 14 giugno 1999, n. 5910; Casa., Sez. I, 5 aprile 2006, n. 7883). Si è altresì affermato che la contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’art. 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore (ex plurimis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017 Rv. 646603 soprattutto in motivazione; Cass. 16/02/1988 n. 1633; id., 27/11/1999, n. 13291; id. 07/04/2005, n. 7277; id. 15/12/2009, n. 26219; id. 21/06/2010, n. 14927; id. 15/05/2015, n. 7527). La prescrizione presuntiva si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come invece la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l’art. 2959 c.c. stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione v. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058/2017 cit.)” ( cfr. Cass. Civ, sent. n. 15303/2019).

Nel caso che occupa, parte resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad una parte del credito e per il resto ne ha contestato l’an ed il quantum, offrendo una diversa interpretazione dei documenti contrattuali e dei pagamenti effettuati, si che va senz’altro respinta l’eccezione di prescrizione presuntiva…

 

Contributo da parte degli Avv.ti Guido Bonaventura e Bruno Bonaventura.

 

Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 1240_2021