Con la sentenza n.2341/2020, pubblicata l’8/7/2020, la IV Sezione Civile presso il Tribunale di Catania è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dal correntista avverso l’istituto bancario sulla scorta di diverse censure.
In particolare, l’opponente ha eccepito:
- il superamento delle soglie usura ex L. n.108/1996 dovendosi tenere conto per la relativa verifica anche le commissioni di massimo scoperto (cms) periodicamente addebitate dalla Banca seppur trattandosi di contratti ante 2009;
- l’indebita applicazione di interessi sulle somme girocontate dal conto anticipi a quello ordinario.
Il Tribunale, quindi, nel vagliare (e rigettare) entrambe le doglianze ha fornito un esauriente quadro della normativa di riferimento e della prassi bancaria sul punto.
Si riportano, pertanto, i passaggi di maggior interesse di tale pronuncia.
“…l’ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. Quanto alla necessità di computare le cms nel calcolo del tasso soglia ex lege 108/96, deve osservarsi quanto segue: solo dall’agosto 2009 – ovvero a seguito della disposizione di cui all’art. 2 bis dl 185/2008 come convertito dalla legge 2/2009 – la Banca d’Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l’espressa salvezza del pregresso. È pertanto da escludere l’usurarietà dei tassi d’interesse determinati con l’inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n. 108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG – fondato su norme parzialmente in bianco – che privilegia senz’altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate” (cfr. Trib. Ferrara 2.7.2014; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Verona 9.12.2013; Corte Appello Milano ord. 24.6.2014). Non si sconosce il contrario orientamento per il quale la portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell’art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d’Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell’art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa (cfr. Appello Cagliari 31 marzo 2014 ). Invero, la commissione di massimo scoperto dovrebbe essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all’utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle Istruzioni della Banca d’Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cfr. Tribunale Roma 23 gennaio 2014 ). Questo Tribunale ha – però – già aderito alla prima opzione interpretativa (cfr. sentenza 4018/2013 est. Fichera A.), rilevando sostanzialmente che non appare logico che si includa la cms nel tasso applicato dalle banche, quando invece nel tasso rilevato la medesima, pur essendo applicata abitualmente, era certamente esclusa.
Ciò posto è però necessario verficare l’incidenza sul presente giudizio della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 20.6.2018 n. 16303, trattandosi di contratto stipulato ante 2009. Invero la pronuncia in esame conferma l’indirizzo di questo Tribunale in tema di esclusione della cms dal calcolo del tasso soglia.
La detta pronuncia precisa che la norma dell’art. 2-bis, co. 2, legge n. 2/2009 di conversione (con modificazioni) del d.l. 185/2008, secondo cui “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipende dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 legge n. 108/1996” non può essere considerata norma di interpretazione autentica dell’art. 644, co. 4 c.p., avente carattere retroattivo: l’interpretazione prescelta muove dalla constatazione che – al comma 2 – la normativa prevede espressamente una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia “resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”; aspetto, questo, subito ripreso al comma 3 – poi abrogato dal d.l. n. 1/2012 – per cui “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”. E procede lungo l’ulteriore constatazione – già espressa dall’orientamento più recente della Prima Sezione Civile (Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016) – che l’art. 2-bis “integra un vero e proprio mutamento innovativo della disciplina” della materia, che va riferito al co. 3 dell’art. 644 c.p., per cui “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
La Corte prosegue rilevando che l’esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 non è decisiva però per la soluzione della questione della computabilità della CMS agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usura per il periodo anteriore all’entrata in vigore della citata disposizione: per sé, la CMS, quale “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto … calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” – secondo la definizione richiamata nelle Istruzioni della Vigilanza –, non può che rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito già menzionate dall’art. 644, co. 4 c.p. (ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto) e dell’art. 2, co. 1 l. n. 108/1996 (ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio, c.d. TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. Posta così la CMS tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore la data di entrata in vigore della l. n. 185/2008, il discorso si sposta sulla questione dell’omogeneità tra gli elementi presi in considerazione nelle rilevazioni trimestrali, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, del tasso soglia, e quelli da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato: l’esigenza di simmetria è avvertita dalla legge – che indica chiaramente come gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti debbano essere i medesimi –, ma non è decisiva per escludere la CMS dalle voci di costo di determinazione del tasso praticato in concreto a motivo della mancata inclusione nel calcolo del TEGM, di cui alle rilevazioni trimestrali del ministero dell’economia, fino all’intervento normativo in interesse.
Detta asimmetria rileva piuttosto ai fini della verifica di conformità dei decreti ministeriali, quali atti amministrativi, alla legge n. 108/1996 di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti gli elementi che la legge impone(va) di considerare. Rispetto a questo panorama, il giudice ordinario, presto atto della illegittimità dei decreti, non potrebbe che disapplicarli ai sensi dell’art. 4, co. 2 dell’allegato E alla l. n. 2248/1865. L’ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, perché non è esatto affermare che la CMS non sia inclusa nei decreti ministeriali emanati prima dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008. A proposito di detti decreti è opportuno rilevare che la percentuale media del peso della CMS è stata indicata nelle rilevazioni trimestrali in calce alla tabella dei TEGM, seguendo le Istruzioni ratione temporis fornite dalla Banca d’Italia: “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali … il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita all’ammontare massimo scoperto sul quale è stata applicata”. La presenza di tale dato, sebbene indicato in via separata, nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere, nella sostanza, la difformità degli stessi rispetto al dato positivo. Tant’è che consente la piena comparazione – tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, ivi compresa la CMS – tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati in concreto e il tasso soglia dell’usura. Che il dato sia indicato a parte è circostanza in sé ininfluente, di consistenza cedevole a fronte dei consolidati principi di conservazione degli atti giuridici.
Appurato, dunque, che nel sistema antiusura precedente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2-bis d.l. n. 185/2008, la CMS è rilevata separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi – in quanto calcolata sull’ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo – la sua comparazione ai fini del vaglio di usurarietà va condotta a parte rispetto agli altri elementi. Ragionando in questa specifica prospettiva, va allora dato seguito alla modalità di comparazione indicata da Banca d’Italia, nel Bollettino n. 12 del dicembre 2005, che tiene conto dell’esigenza di non trascurare, nel confronto, l’incidenza della CMS. Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto della soglia dell’usura richiede “il confronto tra l’ammontare percentuale della CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (c.d. <CMS soglia>), desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle … Peraltro, l’applicazione di commissioni che superano l’entità della <CMS soglia> non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (<margine>). Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla <CMS soglia> sia inferiore rispetto a tale <margine> è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”. In definitiva, la modalità indicata dalla Vigilanza appare rispettosa del dettato di legge, perché rispondente all’esigenza di realizzare una piena comparazione delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell’usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi (“interessi”, ma anche commissioni) eccedenti la stessa.
Tenuto conto di quanto sopra e venendo al caso di specie non può non essere rilevato come mai nessuna censura nel senso sopra evidenziato è mai stata sollevata da parte attrice, tenuto conto che le contestazioni attinenti alla CMS attenevano alla sua validità ed alla inclusione nel calcolo del tasso soglia, senza alcun riferimento viceversa al cd. regime del margine secondo le Istruzioni della Banca d’Italia. Quindi non è necessario procedere ad alcun ulteriore ricalcolo…”
E ancora, prosegue il Tribunale in merito all’eccepito anatocismo nel rapporto tra conto anticipi e conto corrente.
“…In ordine – poi – alla eccepita unitarietà del rapporto in esame con il diverso conto anticipi (regolato da proprio contratto) occorre indagare la sussistenza o meno del collegamento tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, il cui saldo, in uno con le relative commissioni, è destinato a confluire sovente in un conto corrente principale.
E’ opportuno chiarire la correlazione che intercorre tra il rapporto di conto corrente ordinario e conti anticipi. Con l’apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una certa somma di danaro c.d. fido, concedendo al cliente medesimo la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. L’operazione di anticipazione su crediti e/o fatture non è analoga all’apertura di credito, si differenza da essa per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente riceve l’anticipata “monetizzazione” di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso, derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi, la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. A questo punto è utile evidenziare due importanti tratti di correlazione tecnica tra le due tipologie dei rapporti in osservazione, il primo, che spiega come avviene materialmente l’operazione di anticipazione, il secondo, attinente la girocontazione contabile delle competenze che fa emergere la citata correlazione tra le due tipologie di rapporti: Sotto il profilo operativo, l’importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati (fattura, ricevuta bancaria, ecc) viene addebitato sul conto anticipi, ovviamente al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati in precedenza e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi, con contestuale accreditamento del residuo (scarto) sul conto corrente ordinario, laddove, invece, il terzo debitore non adempia la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito della posta debitoria sul conto corrente ordinario, quindi, le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.
Altro elemento tecnico attestante la diversità tipologica di rapporti tra conto corrente ordinario e conto anticipi è rappresentato da una ormai consolidata “prassi bancaria” che contempla la girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario che maturano sul conto corrente anticipi. In pratica, la banca fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS che maturano su/i conto/i anticipi sul conto ordinario, infatti, alla fine di ogni trimestre si riscontra la “girocontazione delle competenze” che la banca effettua tecnicamente con la seguente movimentazione contabile: la Banca calcola gli interessi debitori, la CMS e le spese per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario con la causale “Giro Competenze dal conto anticipi”, adoperando, quindi, la tecnica della girocontazione delle competenze. In sostanza, con l’applicazione della richiamata tecnica contabile, si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze -afferenti sempre gli interessi passivi, spese di conto e CMS- quand’anche di quelle relative al conto anticipi.
Poiché il conto corrente ordinario viene regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi,le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto ordinario.
Alla luce di quanto sopra pur se è innegabile riconoscere l’unitarietà del rapporto intercorso tra banca e cliente, non può ritenersi integrato alcun fenomeno anatocistico.
Infatti a) secondo la normale operatività bancaria, desumibile anche dagli estratti di conto corrente prodotti, l’anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un’operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l’accredito dell’anticipo e l’addebito (storno) dell’eventuale insoluto, sia per quanto concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagate tramite le disponibilità di conto corrente; b) la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione ” in dare”, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell’applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. (cfr. sul punto Tribunale Torino 20.6.2014)…”
Contributo da parte dell’Avv. Marcello Bonaventura.
Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 2341_2020