Con la sentenza n.1255/2017, pubblicata l’11/12/2017, la Corte di Appello di Catania – Sezione Lavoro – ha affrontato la problematica afferente il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n.210/1992 per l’ipotesi in cui, non essendo stato possibile rinvenire la cartella clinica attestante l’esecuzione di emotrasfusioni, fosse rigettata la richiesta in sede amministrativa per insussistenza del nesso causale tra l’occorsa patologia e la somministrazione del sangue.
Preso atto del detto rigetto della richiesta in via amministrativa, si adiva il Tribunale di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, onde ottenere il riconoscimento in tale sede dei benefici di cui alla Legge n.210/1992. Nel corso del procedimento di primo grado, quindi, l’Azienda sanitaria nei cui confronti era stato disposto l’ordine di esibizione della cartella clinica afferente il ricovero del ricorrente nel lontano 1970 confermava lo smarrimento di tale documento. In virtù di ciò, non ritenendo provato il nesso causale tra la patologia e l’emotrasfusione il Tribunale rigettava il ricorso.
Avverso detta pronuncia, pertanto, è stato proposto appello affinché venisse dichiarato il diritto all’indennizzo pur in assenza della prova documentale delle avvenute trasfusioni di sangue consacrata nella cartella clinica. Appello, questo, che è stato accolto dalla Corte di Appello condividendo le argomentazioni giuridiche svolte sul punto:
“…Con il primo motivo di appello, si sostiene che erroneamente il Giudice di prime cure è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda avanzata dal sig. ********* sulla scorta dell’asserita mancata dimostrazione da parte del ricorrente dell’avvenuta somministrazione di sangue, o emoderivati, in occasione del ricovero ospedaliero e dell’intervento chirurgico cui l’odierno appellante è stato sottoposto nel corso dell’anno 1970.
Deduce in particolare l’appellante che il fatto dell’avvenuta trasfusione non era stato specificatamente contestato da parte del Ministero e che tale circostanza poteva comunque desumersi dal quadro probatorio costituito dalla prova testimoniale raccolta e dalla circostanza che la cartella clinica di ricovero era stata smarrita dalla struttura sanitaria.
Tale motivo di appello è fondato.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi come la circostanza secondo cui il *********, in occasione dell’intervento chirurgico cui si è sottoposto nel corso dell’anno 1970, ha subito delle emotrasfusioni è stata tempestivamente allegata dall’odierno appellante già in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, dall’altro, come detta circostanza non è mai stata contestata dalle controparti.
Il Ministero e l’Assessorato resistente infatti, in seno alla propria memoria difensiva depositata in data 19.4.2011 non hanno contestato in alcun modo la circostanza secondo cui il ********* avrebbe subito le emotrasfusioni. Le parti resistenti, piuttosto, si sono limitate ad eccepire il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato, l’asserita prescrizione del diritto azionato e, nel merito, la mancanza di sussistenza del nesso causale.
Ciò trova conferma nel fatto che in seno ai provvedimenti amministrativi con cui è stata rigettata la richiesta di indennizzo avanzata dal *********, il fatto storico delle trasfusioni pratica all’odierno esponente non è mai stato negato atteso che la C.M.O. 2^ Messina, prima, ed il Ministero della Salute, dopo, hanno motivato i rispettivi provvedimenti di rigetto sulla scorta dell’asserita insussistenza del nesso causale tra trasfusioni e patologia.
Sotto un diverso profilo si deve altresì osservare che la cartella clinica relativa al ricovero del ********* tra il 26/12/1970 ed il 28/12/1970 presso la V Chirurgia dell’Ospedale ********** di Catania è stata smarrita dalla struttura sanitaria. Tale documento, invero, benché ritualmente richiesto, tanto nella fase stragiudiziale quanto nel corso del provvedimento di primo grado per mezzo del disposto ordine di esibizione ex artt. 210 e 421 cpc risulta essere stato smarrito.
Così ha statuito la Suprema Corte: “In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull’attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita – ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocare il contagio – anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all’estero, motivato sull’erroneo rilievo che – sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in Italia fossero rimaste non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, “in astratto possibile veicolo di contagio” – le infusioni compiute all’estero, anch’esse non tracciabili, presentavano “una maggiore probabilità” di aver causato il contagio”. (Cass. sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25.3.2016).
“In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 c.c.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato. (Cass. sez. U, Sentenza n. 582 del 11.01.2008).
Le osservazioni di cui sopra trovano infine conferma nel fatto che i testi escussi all’udienza del 3.10.2013, hanno confermato di essere stati invitati nell’anno 1970, insieme ad altri colleghi di lavoro, ad effettuare donazione di sangue in favore del ********** il quale avrebbe dovuto subire un intervento chirurgico…“.
Contributo da parte dell’Avv. Francesco G. E. Fichera.
Il testo integrale della sentenza: Corte Appello Catania Lavoro sentenza 1255_2017