{"id":660,"date":"2025-02-03T22:28:04","date_gmt":"2025-02-03T21:28:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=660"},"modified":"2025-02-03T22:28:04","modified_gmt":"2025-02-03T21:28:04","slug":"e-possibile-proporre-opposizione-agli-atti-esecutivi-avverso-la-perizia-di-stima-tribunale-di-catania-sezione-vi-sentenza-n-4643-23-pubblicata-il-14-11-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=660","title":{"rendered":"E&#8217; possibile proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la perizia di stima? (Tribunale di Catania &#8211; Sezione VI &#8211; sentenza n.4643\/23 pubblicata il 14\/11\/2023)."},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Catania \u00e8 stato chiamato a pronunciarsi in merito all&#8217;opposizione agli atti esecutivi (ex art.617 c.p.c.) proposta avverso la perizia di stima che ha determinato il valore del compendio immobiliare oggetto di pignoramento.<\/p>\n<p>E&#8217; stato necessario, quindi, interrogarsi preliminarmente circa la possibilit\u00e0 di esperire tale rimedio avverso la detta perizia di stima. La risposta non poteva che essere negativa.<\/p>\n<p>Si riportano i tratti salienti della motivazione:<\/p>\n<p>&#8220;<em>[&#8230;] Orbene, come \u00e8 evidente dalla stessa narrativa contenuta in citazione, l\u2019opposizione agli atti esecutivi si rivolge alla perizia di stima.<\/em><\/p>\n<p><em>Si tratta, pertanto, di una opposizione inammissibile.<\/em><\/p>\n<p><em>La perizia di stima non \u00e8 un atto che possa essere opposto ai sensi dell\u2019art. 617 c.p.c.<\/em><\/p>\n<p><em>Essa serve a descrivere il bene e fornirne un valore che il g.e. possa assumere a base della vendita.<\/em><\/p>\n<p><em>Ai sensi dell&#8217;art. 568 c.p.c., \u00abAgli effetti dell\u2019espropriazione il valore dell\u2019immobile \u00e8 determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall\u2019esperto nominato ai sensi dell\u2019articolo 569\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>La perizia di stima pu\u00f2 ricevere osservazioni o contestazioni delle parti, e la legge determina il modo in cui esse devono avvenire.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;art. 173 bis disp. att. c.p.c. prevede infatti che l\u2019esperto stimatore, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell&#8217;udienza fissata ai sensi dell&#8217;articolo 569; le parti possono depositare all&#8217;udienza note alla relazione purch\u00e9 abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalit\u00e0 fissate al terzo comma; in tale caso l&#8217;esperto interviene all&#8217;udienza per rendere i chiarimenti.<\/em><\/p>\n<p><em>Non risulta che sia mai stato attivato il meccanismo di cui sopra.<\/em><\/p>\n<p><em>Non risulta che, nemmeno in altra maniera, sia mai stata contestata la perizia.<\/em><\/p>\n<p><em>In ogni caso, una volta che il g.e., sulla scorta di una relazione estimativa, giusta o sbagliata che sia, abbia deciso di adottare, sentite le parti, il valore suggerito dall\u2019esperto, l\u2019unico atto opponibile ai sensi dell\u2019art. 617 c.p.c. \u00e8 l\u2019ordinanza di vendita (o, eventualmente, la precedente ordinanza interlocutoria con la quale il g.e. abbia denegato la richiesta di richiamo o sostituzione dello stimatore, o di determinazione del prezzo in misura diversa).<\/em><\/p>\n<p><em>Detta opposizione dovrebbe essere proposta nel termine di venti giorni.<\/em><\/p>\n<p><em>Nella specie non risulta che il termine sia stato rispettato; anzi, \u00e8 certo che l\u2019opposizione \u00e8 tardiva, poich\u00e9 in essa si fa riferimento ad un avviso di vendita gi\u00e0 pubblicato.<\/em><\/p>\n<p><em>Va anche considerato che i venti giorni decorrono dalla conoscenza dell\u2019atto, che nel caso di ordinanza emessa in udienza, si realizza all\u2019udienza stessa; mentre, in caso di ordinanza riservata, si realizza con la comunicazione di cancelleria.<\/em><\/p>\n<p><em>Non risulta, n\u00e9 \u00e8 sostenuto dall\u2019opponente, che vi siano stati vizi di conoscenza del provvedimento.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019unica affermazione svolta per giustificare la tardivit\u00e0 della opposizione, da parte dell\u2019attrice, \u00e8 la seguente: \u00abl\u2019odierno ricorrente, avendo avuto accesso ad una tavola della zona interessata dalla particella n. 677 ha, tuttavia, appreso che \u2026\u00bb. <\/em><\/p>\n<p><em>Tuttavia, non \u00e8 prodotta la \u201ctavola\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Non \u00e8 spiegato quando avrebbe avuto luogo l\u2019 \u201caccesso\u201d ad essa.<\/em><\/p>\n<p><em>Non \u00e8 spiegato se tale tardiva conoscenza sia dovuta a cause incolpevoli che possano giustificare una remissione in termini.<\/em><\/p>\n<p><em>Solo nelle conclusioni della citazione si rinviene un richiamo all&#8217;art. 153 c.p.c., secondo cui \u00abLa parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile pu\u00f2 chiedere al giudice di essere rimessa in termini\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>Nessuna dimostrazione \u00e8 stata data, nessuna istanza istruttoria \u00e8 stata svolta, nemmeno \u00e8 stato spiegato cosa giustificherebbe tale rimessione.<\/em><\/p>\n<p><em>In conclusione, l\u2019opposizione agli atti esecutivi \u00e8 inammissibile per un triplice ordine di motivi:<br \/>\n1) ove si sia inteso opporre (come si legge in citazione) la perizia di stima, trattasi di atto non opponibile;<br \/>\n2) ove si sia ritenuto (al di l\u00e0 dell\u2019infelice espressione lessicale) di opporre l\u2019ordinanza di vendita, non \u00e8 stato osservato il termine perentorio di venti giorni;<br \/>\n3) ove si sia inteso proporre una opposizione tardiva previa rimessione in termini, non si \u00e8 dimostrato di essere incorsi in decadenza per causa non imputabile<\/em><em>\u00a0[&#8230;]<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contributo da parte degli Avv.ti Marcello e Bruno Bonaventura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\"><span style=\"color: #000000;\">Il testo integrale della sentenza:<\/span> <span style=\"color: #000080;\"><strong><em><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Tribunale-Catania-sentenza-4643_2023.pdf\">Tribunale Catania sentenza 4643_2023<\/a><\/em><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Catania \u00e8 stato chiamato a pronunciarsi in  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