{"id":657,"date":"2024-11-07T18:49:14","date_gmt":"2024-11-07T17:49:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=657"},"modified":"2024-11-07T18:49:14","modified_gmt":"2024-11-07T17:49:14","slug":"frazionamento-del-credito-e-azione-monitoria-corte-di-appello-di-bologna-sezione-ii-civile-sentenza-n-1794-24-pubblicata-il-24-9-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=657","title":{"rendered":"Frazionamento del credito e azione monitoria (Corte di Appello di Bologna &#8211; Sezione II Civile &#8211; sentenza n.1794\/24 pubblicata il 24\/9\/2024)."},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Appello di Bologna si \u00e8 recentemente pronunciata sulla questione relativa all\u2019illegittimo frazionamento del credito e sul principio di ordine generale che prescrive il divieto di abuso del diritto.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, l\u2019appellante impugnava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Bologna aveva respinto l\u2019opposizione proposta avverso il D.I. con il quale all\u2019esponente era stato ingiunto il pagamento di \u20ac.50.605,27, importo relativo a talune fatture non saldate inerenti alla somministrazione di energia elettrica nel periodo compreso tra il 10.06.2017 e il 25.01.2019.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del giudizio di primo grado l\u2019opponente aveva contestato l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda proposta da parte avversa invocando il principio dell\u2019abuso del diritto: la societ\u00e0 somministratrice, avendo ottenuto ulteriore ingiunzione di pagamento (per \u20ac.232.591,00) per altre fatture relative al coincidente periodo 2017-2018, aveva operato un ingiustificato frazionamento della domanda inerente a fatture riferibili al medesimo rapporto di somministrazione e al medesimo periodo di tempo.<\/p>\n<p>Il Tribunale emiliano, tuttavia, aveva respinto l\u2019opposizione e confermato il provvedimento monitorio.<\/p>\n<p>Con il primo e assorbente motivo di appello l\u2019appellante lamentava la violazione e\/o erronea interpretazione di legge per \u00ab<em>unicit\u00e0 del rapporto di fornitura-abuso del diritto per illegittimo frazionamento del credito<\/em>\u00bb: rilevava, infatti, l\u2019istante, dinnanzi al giudice di secondo grado, che i decreti ingiuntivi ottenuti dalla pretesa creditrice riguardavano entrambi fatture relative alla somministrazione di energia elettrica erogata negli anni 2017 e 2018, tutte gi\u00e0 scadute alla data del deposito del primo ricorso monitorio.<\/p>\n<p>L\u2019appellata, dunque, cos\u00ec operando aveva cagionato un illegittimo aggravamento della posizione debitoria e una ingiustificata, nonch\u00e9 illecita, parcellizzazione del credito.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Bologna \u2013 acclarato che le fatture oggetto dell\u2019ingiunzione per cui era causa erano gi\u00e0 state non solo emesse ma anche scadute nel termine di pagamento all\u2019epoca del deposito del primo decreto di ingiunzione \u2013 riteneva fondato il motivo proposto dall\u2019appellante.<\/p>\n<p>In merito, il giudice del gravame evocava il principio enunciato dalla Suprema Corte: \u00ab<em>\u2026se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato cos\u00ec da potersi ritenere gi\u00e0 in esso deducibili o rilevabili, nonch\u00e9, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anche ritenersi proponibili separatamente ma solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la cui carenza, ove non sia stata dedotta dal convenuto, pu\u00f2 essere rilevata d\u2019ufficio dal giudice\u00bb; pertanto, nel caso in cui i diritti di credito \u00aboltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato ovvero siano fondati sul medesimo fatto costitutivo\u2026in queste ipotesi, poich\u00e9 le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell\u2019identica \u201dvicenda sostanziale\u201d che (\u201csia pure connotata da aspetti in parte dissimili\u201d) \u00e8 stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di crediti azionati, nell\u2019uno e nell\u2019altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che \u2013 ed \u00e8 questo un dato imprescindibile \u2013 risulti agli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile allo loro tutela processuale separata<\/em> (Cass. Ord. n. 28847 del 19.10.2021)\u00bb.<\/p>\n<p>Alla luce di detto principio, in aderenza all\u2019insegnamento della Suprema Corte, la Corte di Appello di Bologna, non ravvisando nel caso di specie alcun interesse oggettivamente valutabile nella parcellizzazione del credito, rilevando l\u2019erroneit\u00e0 della decisione del Tribunale, accoglieva l\u2019appello, dichiarando l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda proposta dalla societ\u00e0 appellata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Contributo da parte dell&#8217;Avv. Francesco G. E. Fichera e della Dr.ssa Lorenza Musmeci.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il testo integrale della sentenza <em><strong><span style=\"color: #000080;\"><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Corte-Appello-Bologna-sentenza-1794_2024.pdf\">Corte Appello Bologna sentenza 1794_2024<\/a><\/span><\/strong><\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Appello di Bologna si \u00e8 recentemente pronunciata  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":70,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[19,203,143,204,43,159,202,199,201,108,200],"class_list":["post-657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-appello","tag-bologna","tag-corte-appello","tag-corte-appello-bologna","tag-credito","tag-decreto-ingiuntivo","tag-frazionamento","tag-monitorio","tag-parcellizzazione","tag-ricorso","tag-ricorso-monitorio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=657"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/657\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":659,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/657\/revisions\/659"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/70"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}