{"id":632,"date":"2023-01-03T10:38:56","date_gmt":"2023-01-03T09:38:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=632"},"modified":"2023-01-03T10:38:56","modified_gmt":"2023-01-03T09:38:56","slug":"circa-il-termine-per-il-deposito-della-nota-di-trascrizione-del-pignoramento-nelle-esecuzioni-immobiliari-corte-appello-di-catania-sentenza-n-2340-22-pubblicata-il-13-12-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=632","title":{"rendered":"Circa il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento nelle esecuzioni immobiliari (Corte Appello di Catania sentenza n.2340\/22 pubblicata il 13\/12\/2022)."},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Appello di Catania \u00e8 recentemente intervenuta sul tema dell&#8217;individuazione di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione di un pignoramento immobiliare e circa le conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto di siffatto termine.<\/p>\n<p>Nel caso specifico, nell\u2019ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato all\u2019udienza fissata dal G.E. sull\u2019istanza di vendita proposta dal creditore procedente, eccepiva l\u2019improcedibilit\u00e0 della procedura per mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all\u2019art. 557 c.p.c. Il Giudice dell\u2019Esecuzione rigettava l\u2019eccezione di estinzione della procedura esecutiva e fissava, pertanto, la vendita. Avverso tale pronuncia, il debitore esecutato proponeva reclamo ex art.630 c.p.c. e il Tribunale, con ordinanza avente in realt\u00e0 natura di sentenza, rigettava il reclamo.<\/p>\n<p>In particolare, il Tribunale in sede di reclamo affermava che il mancato rispetto del termine di cui all\u2019art.557, comma 2, c.p.c. per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento non comporta l\u2019inefficacia del pignoramento stesso, ancor pi\u00f9 che, nel caso concreto, alla trascrizione del pignoramento aveva provveduto il creditore procedente secondo quanto previsto dall\u2019art.555, comma 3, c.p.c. e ritenendo, conseguentemente, tempestivo il deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro il termine per il deposito della documentazione ipocatastale previsto dall\u2019art.567, comma 2, c.p.c.<\/p>\n<p>Tale provvedimento (avente la forma di ordinanza ma la sostanza di sentenza), infine,\u00a0 \u00e8 stato gravato dalla parte esecutata, ai sensi dell\u2019art.130 disp. att. c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell\u2019art.557 c.p.c. e sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l\u2019art. 557, comma 2, c.p.c. (cos\u00ec come novellato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, articolo 18, comma 1, lettera c), conv. con modif. nella L. 10 novembre 2014, n. 162) ai sensi del quale \u201c<em>il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l\u2019esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell\u2019atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell\u2019atto di pignoramento [\u2026] Nell\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 555, ultimo comma,<\/em>\u201d (ossia quando la trascrizione del pignoramento \u00e8 compiuta dal creditore procedente) \u201c<em>il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari<\/em>\u201d, nonch\u00e9 il comma 3 della stessa norma, secondo cui \u201c<em>il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell\u2019atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La tesi sostenuta dal debitore esecutato anche a sostegno dell&#8217;appello, invero, trae spunto dall\u2019orientamento che di recente avrebbe assunto la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.4751 del 2016, secondo cui la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estenderebbe anche all\u2019ipotesi, espressamente non prevista, dell\u2019omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine quindicinale introdotto dal novellato art.557 c.p.c.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, la Corte di Appello di Catania, aderendo alla diversa tesi sostenuta dal creditore procedente, ha ritenuto tale motivo di appello infondato; di particolare interesse, quindi, \u00e8 l&#8217;iter logico giuridico seguito dalla Corte Giudicante:<\/p>\n<p>&#8220;<em>[&#8230;] In primo luogo deve evidenziarsi che sul tema del deposito della nota di trascrizione, l\u2019orientamento della giurisprudenza di merito \u00e8 stato per anni oscillante.<\/em><\/p>\n<p><em>Taluni tribunali \u2013 traendo argomentazione anche da un obiter dictum contenuto nella sentenza del 2016 sopra citata &#8211; hanno ritenuto applicabile, anche nell\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 555, ultimo comma, c.p.c., il termine di quindici giorni previsto dal secondo comma dell\u2019art. 557 c.p.c., decorrente dalla restituzione della nota al creditore dal conservatore dei registri immobiliari, pena la perdita di efficacia del pignoramento.<\/em><\/p>\n<p><em>In tali pronunce si sostiene, infatti, che, poich\u00e9 sarebbe incompatibile con quanto disposto dal 2\u00b0 comma dell\u2019art. 557 c.p.c. (e cio\u00e8 con la previsione che sottopone al termine di quindici giorni anche il deposito della nota di trascrizione) ritenere che il deposito della nota di trascrizione sia tout court sottratto alla sanzione della inefficacia di cui al terzo comma del medesimo articolo, si deve concludere che il silenzio serbato dal legislatore nel terzo comma dell\u2019art. 557 c.p.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui \u00abavendo proceduto l\u2019ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma del 2\u00b0 comma dell\u2019art. 555, egli, a differenza di quanto prevede il 1\u00b0 comma dell\u2019art. 557 c.p.c., abbia consegnato l\u2019atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perch\u00e9 ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente\u00bb. La sanzione della inefficacia di cui al 3\u00b0 comma sarebbe, invece, sempre applicabile al mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla sua restituzione al creditore procedente (ipotesi che nella prassi applicativa si realizza normalmente, essendo quasi sempre il creditore ad adempiere all\u2019onere di trascrizione del vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari).<\/em><\/p>\n<p><em>Questo orientamento \u00e8, tuttavia, divenuto assolutamente minoritario nella giurisprudenza di merito, posto che la maggior parte delle pronunce ritengono detta ricostruzione non convincente perch\u00e9 \u201cstridente con il dato letterale, ma anche non giustificata da un punto di vista sistematico e non coerente con la premessa posta a suo fondamento\u201d (cfr. tra le tante App. Catanzaro, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1730, pronuncia alla quale si \u00e8 adeguato anche il Tribunale di Catanzaro nel 2022).\u00f9<\/em><\/p>\n<p><em>A tale orientamento maggioritario questa Corte intende dare seguito.<\/em><\/p>\n<p><em>Invero, in primo luogo, la tesi della applicabilit\u00e0 della sanzione di inefficacia del pignoramento alla ipotesi in cui il creditore procedente abbia curato la trascrizione del pignoramento e non abbia depositato la stessa nel termine di quindici giorni decorrente dalla restituzione al creditore della nota da parte della Conservatoria, desume il dies a quo del predetto termine dalla data riportata sulla nota di trascrizione, in mancanza di elementi da cui ricavare una restituzione della stessa in data successiva, cos\u00ec dando per certa una data di restituzione della nota al creditore che, in effetti, non risulta documentata con criteri di univocit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>Invero, anche nel caso in esame, l\u2019**** sostiene la tardivit\u00e0 del deposito facendo riferimento alla data di presentazione riportata nella nota di trascrizione o, al pi\u00f9, al giorno successivo (essendo indicato il termine di restituzione dell\u2019eseguita formalit\u00e0 in 1 giorno lavorativo), senza che sussista alcuna certezza in merito all\u2019effettiva data di restituzione.<\/em><\/p>\n<p><em>In secondo luogo, il profilo testuale \u00e8 indubbio, atteso che l\u2019art. 557 c.p.c. non prevede espressamente il deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla restituzione al creditore a pena di inefficacia del pignoramento e, come precisato nell\u2019ordinanza reclamata, vige il principio di tassativit\u00e0 delle fattispecie estintive, sancito dall\u2019art. 630 c.p.c., che osta a una loro interpretazione analogica o estensiva.<\/em><\/p>\n<p><em>Infine la Suprema Corte, ricostruendo sistematicamente il ruolo della trascrizione, ha chiaramente affermato (v. Cass. 7998\/2015) che \u201cil pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cio\u00e8, la notifica dell\u2019atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, \u00e8 strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell\u2019ingiunzione al debitore segna l\u2019inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l\u2019effetto dell\u2019indisponibilit\u00e0 del bene pignorato; la trascrizione dell\u2019atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicit\u00e0 notizia nei confronti dei creditori concorrenti, \u00e8 indispensabile perch\u00e9 il giudice dia seguito all\u2019istanza di vendita del bene\u201d, precisando, tuttavia, che \u201cquando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento (\u2026), non potendo il giudice dell\u2019esecuzione dare corso all\u2019istanza di vendita, il processo esecutivo non pu\u00f2 proseguire. Si viene, in tal caso, a determinare, una situazione di improcedibilit\u00e0 o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Da siffatta pronuncia discende, quindi, che il deposito della nota di trascrizione, dalla quale risulti l\u2019adempimento della formalit\u00e0 pubblicitaria, sia possibile sino all\u2019udienza ex art. 569 c.p.c. in cui il G.E. \u00e8 chiamato a pronunciarsi sulla istanza di vendita, atteso che non vi sono norme che espressamente prevedano un termine diverso ed una correlata decadenza.<\/em><\/p>\n<p><em>In tal modo, peraltro, viene superato anche il rilievo (sostenuto da talune pronunce) secondo cui la tesi qui sostenuta consentirebbe all&#8217;ufficiale giudiziario e al creditore di procrastinare &#8220;sine die&#8221; la consegna e il deposito della trascrizione: in mancanza, di un richiamo esplicito contenuto nell\u2019art. 557 co. 3 c.p.c., deve, infatti, ritenersi che la sanzione per il mancato deposito della nota di trascrizione, ossia l\u2019improcedibilit\u00e0 del processo esecutivo, debba essere pronunciata dal G.E. nel caso in cui la nota stessa non venga depositata entro l\u2019udienza fissata per decidere sull\u2019istanza di vendita.<\/em><\/p>\n<p><em>Non pu\u00f2, inoltre, ritenersi determinante quanto affermato dalla Suprema Corte nel 2016, posto che tale pronuncia (come anche quella del 2019 \u2013 la n. 1891 &#8211; richiamata dall\u2019appellante nelle sue note conclusive) \u00e8 afferente il diverso caso relativo all&#8217;impossibilit\u00e0 di prosecuzione del processo esecutivo immobiliare in dipendenza dell&#8217;inefficacia della trascrizione del pignoramento dovuta alla mancata sua rinnovazione entro i venti anni.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019ordinanza (sentenza) gravata va, pertanto, confermata e l\u2019appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado [&#8230;]<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il testo integrale della sentenza: <span style=\"color: #000080;\"><strong><em><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Corte-Appello-Catania-sentenza-2340_2022.pdf\">Corte Appello Catania sentenza 2340_2022<\/a><\/em><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Appello di Catania \u00e8 recentemente intervenuta sul  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":420,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[19,12,167,143,82,162,164,163,168,166,161,10,165],"class_list":["post-632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-appello","tag-catania","tag-conservatoria","tag-corte-appello","tag-corte-appello-catania","tag-esecuzione","tag-esecuzione-immobiliare","tag-immobiliare","tag-inefficacia","tag-nota-trascrizione","tag-pignoramento","tag-sentenza","tag-trascrizione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=632"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/632\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":635,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/632\/revisions\/635"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/420"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}