{"id":626,"date":"2022-12-09T13:22:14","date_gmt":"2022-12-09T12:22:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=626"},"modified":"2022-12-09T13:24:28","modified_gmt":"2022-12-09T12:24:28","slug":"nullita-assegno-ex-art-1343-c-c-valenza-probatoria-delle-matrici-tribunale-di-catania-sezione-iv-sentenza-n-2407-22-pubblicata-il-26-5-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=626","title":{"rendered":"Nullit\u00e0 assegno ex art.1343 c.c., valenza probatoria delle matrici (Tribunale di Catania &#8211; Sezione IV &#8211; sentenza n.2407\/22 pubblicata il 26\/5\/2022)."},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Catania, in seno a un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto sulla scorta di assegni bancari, ha esaminato e vagliato i seguenti temi di particolare importanza:<\/p>\n<ul>\n<li>la prassi commerciale dell&#8217;emissione di assegni bancari privi di data o postdatati poi consegnati nella mani del creditore &#8220;a garanzia&#8221; dell&#8217;adempimento di un&#8217;obbligazione;<\/li>\n<li>la valenza probatoria delle matrici di assegni bancari in merito all&#8217;eseguito pagamento di una somma.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il debitore, invero, ha fondato la propria opposizione a D.I. sostenendo, da un lato, di aver corrisposto tutto quanto dovuto al creditore e producendo, a conforto di ci\u00f2, delle mere matrici senza i corrispondenti assegni bancari, e, dall&#8217;altro, l&#8217;inefficacia della promessa di pagamento contenuta negli assegni bancari posti a fondamento dell&#8217;emissione del Decreto Ingiuntivo.<\/p>\n<p>Il Giudice etneo, facendo proprie anche le argomentazioni giuridiche esposte dal creditore, ha rigettato tutti i superiori motivi di opposizione e ci\u00f2 sulla scorta degli oramai consolidati arresti giurisprudenziali intervenuti in materia.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, i passaggi rilevanti della sentenza sono i seguenti.<\/p>\n<p>&#8220;<em>[&#8230;] La stessa ha evidenziato, altres\u00ec, \u201cche, anche a voler ipotizzare od invocare la nullit\u00e0 degli assegni bancari perch\u00e9 asseritamente privi di data o postdatati e la loro inefficacia quali titoli esecutivi, \u00e8 assolutamente indubbio che gli stessi comunque rivestano la funzione di promessa di pagamento con conseguente inversione dell\u2019onere probatorio in ordine al rapporto sottostante alla loro emissione\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Sul punto di recente la Suprema Corte, con orientamento costante, ha ribadito che \u201ccolui che emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l&#8217;intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilit\u00e0 (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell&#8217;assegno bancario, e pertanto pu\u00f2 rispondere dell&#8217;illecito amministrativo previsto dall&#8217;art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall&#8217;art. 28 del dec. Igs. n. 507 del 1999) se, al momento dell&#8217;utilizzazione del titolo, non vi sia l&#8217;autorizzazione ad emetterlo\u201d (Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2021, n. 35947)<\/em><\/p>\n<p><em>Nel caso di specie, a seguito dell\u2019interrogatorio formale, \u00e8 emerso che l\u2019opponente ha rilasciato gli assegni inserendo la data a matita, cos\u00ec esponendosi consapevolmente al rischio che al momento del loro riempimento ed utilizzazione gli stessi potevano essere privi di provvista.<\/em><\/p>\n<p><em>Occorre altres\u00ec rilevare, in applicazione al principio di diritto pi\u00f9 volte enunciato dalla Cassazione, che l\u2019emissione di assegni in bianco o postdatati \u201ccui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia &#8211; nel senso che esso \u00e8 consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, \u00e8 contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e d\u00e0 luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformit\u00e0 a norme imperative, all&#8217;ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall&#8217;art. 1343 c.c., sicch\u00e9, non viola il principio dell&#8217;autonomia contrattuale sancito dall&#8217;art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all&#8217;art. 1988 c.c.\u201d (Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15618).<\/em><\/p>\n<p><em>Alla luce di quanto sopra, si rileva che gli assegni oggetto di causa, in quanto contrari alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 r.d. n. 1736\/1933, sono nulli ai sensi dell&#8217;art. 1343 c.c..<\/em><br \/>\n<em>Tali assegni conservano, per\u00f2, la natura di promessa di pagamento di cui all\u2019art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell\u2019onere della prova a carico del debitore di inesistenza della relativa obbligazione o di avvenuta estinzione della stessa.<\/em><\/p>\n<p><em>Al riguardo occorre evidenziare che nessuna contestazione \u00e8 stata sollevata da parte opponente sull\u2019avvenuta esecuzione dei lavori effettuati dal ********, risultando provato che quest\u2019ultimo ha adempiuto alla propria obbligazione, mentre non risulta provata l\u2019avvenuta estinzione del rapporto posto a fondamento dei titoli da lui emessi.<\/em><\/p>\n<p><em>Sul punto \u00e8 rimasta sfornita di prova l\u2019affermazione del ******* di aver pagato al convenuto il complessivo importo di euro 317.550,00; pagamento che riferisce \u201cdocumentato dalle matrici di quasi tutti gli assegni [\u2026] e da ricevute per alcuni degli importi versati in contanti\u201d, ma specificatamente contestato dall\u2019opposto.<\/em><\/p>\n<p><em>Invero, non risultano prodotte dall\u2019opponente le ricevute dei pagamenti effettuati in contanti a favore del ******** e, con riferimento alla produzione delle matrici, queste all\u2019evidenza non sono sufficienti a provare il pagamento.<\/em><\/p>\n<p><em>Al riguardo si ritiene di dover prestare integrale adesione all\u2019orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo cui \u201cin caso di adempimento di obbligazione pecuniaria mediante il rilascio di assegni bancari, l\u2019estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell\u2019effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell\u2019assegno deve considerarsi effettuata, salvo diversa volont\u00e0 delle parti, pro solvendo\u201d (Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2018, n. 14372).<\/em><\/p>\n<p><em>Ed ancora la Suprema Corte, in un caso analogo, ha ritenuto che \u201cla matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore che, in assenza del titolo e della prova dell\u2019incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento\u201d (Cass. civ., sez. VI, 4 giugno 2021, n. 15709 2021).<\/em><\/p>\n<p><em>Orbene, parte opponente non ha dato prova dell\u2019avvenuta estinzione dell\u2019obbligazione.<\/em><\/p>\n<p><em>Alcun valore, invero, \u00e8 attribuibile alle matrici senza il relativo titolo da cui si evinca il beneficiario a favore del quale l\u2019assegno \u00e8 stato emesso; beneficiario non indicato neanche nei rendiconti bancari prodotti da parte opponente e relativi agli assegni tratti sul conto corrente *** n. ****** (vd. all. 4 citazione) [&#8230;]<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #333333;\">Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #333333;\">Il testo integrale della sentenza: <span style=\"color: #000080;\"><strong><em><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Tribunale-Catania-sentenza-2407_2022.pdf\">Tribunale Catania sentenza 2407_2022<\/a><\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Catania, in seno a un procedimento di  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":423,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[152,154,153,160,12,6,159,155,156,99,158,157,11,75],"class_list":["post-626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-assegno","tag-assegno-in-bianco","tag-assegno-nullo","tag-assegno-postdatato","tag-catania","tag-contratto","tag-decreto-ingiuntivo","tag-matrice","tag-matrice-assegno","tag-opposizione","tag-opposizione-a-d-i","tag-opposizione-a-decreto-ingiuntivo","tag-tribunale","tag-tribunale-catania"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=626"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/626\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":631,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/626\/revisions\/631"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/423"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}