{"id":611,"date":"2022-06-01T11:20:46","date_gmt":"2022-06-01T09:20:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=611"},"modified":"2022-06-01T11:20:46","modified_gmt":"2022-06-01T09:20:46","slug":"incapacita-e-inattendibilita-del-testimone-in-sede-civile-tribunale-di-catania-sezione-v-sentenza-n-1964-pubblicata-il-5-5-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=611","title":{"rendered":"Incapacit\u00e0 e inattendibilit\u00e0 del testimone in sede civile (Tribunale di Catania &#8211; Sezione V &#8211; sentenza n.1964 pubblicata il 5\/5\/2022)."},"content":{"rendered":"<p>Tematica che desta sovente particolare interesse \u00e8 quella in merito alle ipotesi di incapacit\u00e0 a rendere testimonianza, da tenersi distinte rispetto alla c.d. inattendibilit\u00e0 del teste.<\/p>\n<p>Su tale tema si \u00e8 recentemente pronunciato il Tribunale di Catania, quale Giudice di secondo grado, con la sentenza in oggetto e interrogandosi se le motivazioni che avrebbero giustificato una declaratoria di incapacit\u00e0 a testimoniare, qualora non tempestivamente eccepite dalle parti, possano ciononostante essere adoperate quale parametro per saggiare la c.d. attendibilit\u00e0 del teste escusso.<\/p>\n<p>La risposta a tale quesito \u00e8 affermativa secondo il Tribunale Etneo.<\/p>\n<p>Sul punto, occorre avviare la disamina della fattispecie dalla lettura dell&#8217;art.246 c.p.c. a mente del quale: &#8220;<em>Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Il condivisibile approdo a cui giunge il Giudice \u00e8, quindi, fondato sul seguente iter logico-giuridico:<\/p>\n<p>&#8220;<em>Risulta dagli atti del processo di primo grado che i testi escussi, sig.ri , ***** ******* ******* e ***** ********, erano entrambi trasportati sul veicolo condotto dall\u2019appellante al momento del sinistro per cui \u00e8 causa e, dunque, entrambi astrattamente incapaci di rendere testimonianza ex art. 246 cpc.<\/em><\/p>\n<p><em>Sul punto vale la pena richiamare quanto pi\u00f9 volte affermato dalla Corte di Legittimit\u00e0 con sent. n. 14468\/2021 \u201c \u2026 Ebbene \u00e8 pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. 19121\/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se gi\u00e0 risarcita, \u00e8 incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: cos\u00ec Sez. 6 &#8211; 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29\/09\/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28\/09\/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21\/07\/2004. \u2026 La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all&#8217;esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all&#8217;adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. &#8220;diritto quesito&#8221;, quando non siano stati prevedibili al momento dell&#8217;adempimento o della rinuncia. In tal senso, \u00e8 la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell&#8217;8 giugno 2012, ove si legge che &#8220;l&#8217;incapacit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste \u00e8 titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso s\u00ec da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui \u00e8 richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi \u00e8 in discussione. Non ha, invece, rilevanza l&#8217;interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso. \u2026Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all&#8217;esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l&#8217;antagonista, quanto a quella introdotta da quest&#8217;ultimo contro il primo. Cos\u00ec nell&#8217;uno, come nell&#8217;altro caso, infatti, il trasportato-testimone pu\u00f2 avere interesse, esemplificando: &#8211; all&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi; &#8211; all&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel <\/em><em>caso di renitenza od insolvenza del primo; all&#8217;accertamento dell&#8217;assenza della ricorrenza d&#8217;un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilit\u00e0 invocando il disposto dell&#8217;art. 141 cod. ass..\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8 noto che il rilievo della incapacit\u00e0 a testimoniare ex art. 246 cpc e della conseguente nullit\u00e0 della testimonianza , non pu\u00f2 essere rilevato d\u2019ufficio e, tuttavia, essendo emersa la qualit\u00e0 di trasportato dei testi escussi , occorre tuttavia valutare con il dovuto rigore le relative dichiarazioni, poich\u00e9 le ragioni che determinano la nullit\u00e0 della relativa deposizione ( ove ritualmente eccepita), non possono che influire sulla stessa attendibilit\u00e0, essendo indiscusso l\u2019interesse attuale e concreto vantato e l\u2019astratta legittimazione ad agire in giudizio per i medesimi fatti<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contributo da parte degli Avv.ti Francesco G. E. Fichera e Bruno Bo<span style=\"color: #000000;\">naventura.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #ff6600;\"><span style=\"color: #000000;\">Il testo integrale della sentenza:<\/span> <span style=\"color: #000080;\"><em><strong><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Tribunale-Catania-sentenza-1964_2022.pdf\">Tribunale Catania sentenza 1964_2022<\/a><\/strong><\/em><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tematica che desta sovente particolare interesse \u00e8 quella in merito  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":70,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[139,12,138,137,10,140,142,141,135,136,11,75],"class_list":["post-611","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-art-246-c-p-c","tag-catania","tag-inattendibilita","tag-incapacita","tag-sentenza","tag-sinistro","tag-sinistro-stradale","tag-stradale","tag-testimoni","tag-testimonianza","tag-tribunale","tag-tribunale-catania"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=611"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/611\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":618,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/611\/revisions\/618"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/70"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}