{"id":527,"date":"2021-04-16T19:47:54","date_gmt":"2021-04-16T17:47:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=527"},"modified":"2021-04-16T19:47:54","modified_gmt":"2021-04-16T17:47:54","slug":"presupposti-e-condizioni-per-il-riconoscimento-dellassegno-di-mantenimento-al-coniuge-separato-corte-appello-catania-sezione-famiglia-persone-e-minori-sentenza-n-743-2021-pubblicata-il","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=527","title":{"rendered":"Presupposti e condizioni per il riconoscimento dell\u2019assegno di mantenimento al coniuge separato (Corte Appello Catania &#8211; Sezione Famiglia, Persone e Minori &#8211; sentenza n.743\/2021 pubblicata il 2\/4\/2021)"},"content":{"rendered":"<p>La sentenza in epigrafe, resa dalla Corte di Appello di Catania in materia di separazione personale dei coniugi, affronta i presupposti, le condizioni e la loro ricorrenza per il riconoscimento dell\u2019assegno di mantenimento al coniuge separato.<\/p>\n<p>Con la sentenza di primo grado, infatti, il Tribunale aveva negato alla moglie il diritto all\u2019assegno di mantenimento con le seguente motivazione \u201c&#8230;<em>Per quanto riguarda la domanda di mantenimento proposta dalla moglie, essa ha una buona capacit\u00e0 reddituale come si deduce dalla circostanza che, in sede di separazione consensuale, non aveva chiesto mantenimento per s\u00e9, \u00e8 proprietaria, oltre che della casa coniugale, di almeno un altro immobile ed \u00e8 comproprietaria di un agrumeto, e che in passato, fino al 2012, \u00e8 stata titolare di un\u2019azienda&#8230;\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Per una corretta lettura della decisione di primo grado \u00e8 bene precisare che il procedimento per separazione consensuale richiamato dalla sentenza, nel quale la moglie aveva rinunziato al mantenimento per s\u00e9 a fronte di un assegno di mantenimento per il figlio, era stato dichiarato improcedibile per la mancata comparizione all\u2019udienza presidenziale del marito, che cos\u00ec agendo aveva inteso sottrarsi alla conferma dell\u2019accordo consensuale raggiunto.<\/p>\n<p>La Corte di Appello, quindi, con la sentenza n.743\/2021 ha censurato anche tale capo di decisione, riconoscendo alla moglie il diritto al contributo al mantenimento sulla base delle seguenti considerazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>non poteva riconoscersi \u201c&#8230;<em>alcun significativo valore presuntivo alle condizioni che le parti avevano indicato nel ricorso per omologa (poi dichiarato improcedibile), che non sono state confermate e che, in ogni caso si inquadravano in una regolamentazione pi\u00f9 ampia, che tra l\u2019altro prevedeva un assegno per il mantenimento del figlio\u00a0 (di \u20ac***,**), ben pi\u00f9 elevato (il doppio) di quello stabilito in sentenza<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>l\u2019et\u00e0 della donna, la durata del matrimonio, l\u2019assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro e conseguenti redditi configuravano elementi idonei al riconoscimento del diritto al contributo di mantenimento;<\/li>\n<li>la dismissione nel 2012 di una azienda commerciale \u201c&#8230;<em>per una scelta condivisa dei coniugi volta alla cura del figlio in tenera et\u00e0&#8230;<\/em>\u201d non poteva costituire elemento ostativo al riconoscimento del diritto al mantenimento;<\/li>\n<li>le possidenze immobiliari apparivano \u201c&#8230;<em>poco significative dal punto di vista reddituale giacch\u00e8 &#8230; risulta proprietaria, per donazione paterna, dell\u2019appartamento che costituisce la casa coniugale in cui abita col figlio&#8230;<\/em>\u201d nonch\u00e9 della quota di 133\/1000 di un appartamento ove abita la madre, di un immobile avente categoria catastale C\/2 \u201c&#8230;<em>che non sembra essere una villetta con annesso terreno come assunto dall\u2019appellato&#8230;<\/em>\u201d e di un\u00a0 agrumeto di dimensioni irrisorie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In conseguenza, il Giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistere i presupposti per porre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie con decorrenza dalla relativa domanda.<\/p>\n<p>La Corte ha, quindi, statuito che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di mantenimento della moglie e che, nel caso <em>de quo<\/em>, trovava applicazione l\u2019art.156 Codice Civile a mente del quale nel pronunziare la separazione il giudice stabilisce, in favore del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall\u2019altro coniuge quanto necessario per il suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entit\u00e0 \u00e8 determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell&#8217;obbligato.<\/p>\n<p>La Corte ha, poi, rimarcato la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile affermando, altres\u00ec, che \u201c<em>&#8230;tale principio \u00e8 pienamente valido in tema di separazione permanendo ancora il vincolo coniugale a differenza del divorzio&#8230;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\">Il testo integrale della sentenza:<\/span> <span style=\"color: #000080;\"><em><strong><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Corte-Appello-Catania-sentenza-743_2021.pdf\">Corte Appello Catania sentenza 743_2021<\/a><\/strong><\/em><\/span><span style=\"color: #000000;\">.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza in epigrafe, resa dalla Corte di Appello di  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":345,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[19,85,83,82,78,84],"class_list":["post-527","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-appello","tag-assegno-mantenimento","tag-coniugi","tag-corte-appello-catania","tag-mantenimento","tag-separazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=527"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/527\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":529,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/527\/revisions\/529"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/345"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}