{"id":519,"date":"2021-04-14T19:55:21","date_gmt":"2021-04-14T17:55:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=519"},"modified":"2021-04-14T19:58:54","modified_gmt":"2021-04-14T17:58:54","slug":"efficacia-probatoria-riproduzioni-informatiche-prive-di-firma-digitale-tribunale-di-catania-sezione-prima-sentenza-n-1520-2021-pubblicata-l8-4-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=519","title":{"rendered":"Efficacia probatoria riproduzioni informatiche prive di firma digitale (Tribunale di Catania &#8211; Sezione Prima &#8211; Sentenza n.1520\/2021 pubblicata l\u20198\/4\/2021)."},"content":{"rendered":"<p>La Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania con la sentenza in oggetto \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi in merito alla domanda di pagamento del corrispettivo per l&#8217;attivit\u00e0 di videomapping formulata nei confronti di un&#8217;Associazione, e del suo Presidente ex art.38 c.c.<\/p>\n<p>I convenuti, nel costituirsi in giudizio, contestavano in toto le domande proposte nei loro confronti e disconoscevano la documentazione prodotta da parte attrice, ivi comprese due note emails per mezzo delle quali si era proceduto a conferire gli incarichi oggetto di contenzioso nonch\u00e9 a stabilire il relativo compenso.<\/p>\n<p>Le dette emails di posta elettronica ordinaria, pi\u00f9 precisamente, venivano inizialmente prodotte dalla creditrice in formato cartaceo all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione a ruolo della causa e dopo, a fronte del (seppur generico) disconoscimento avversario, nuovamente prodotte telematicamente in formato digitale nativo .eml.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Catania nell\u2019accogliere integralmente le domande formulate dalla creditrice, ha avuto modo di effettuare un&#8217;attenta disamina circa la rilevanza del documento informatico privo di firma elettronica e della relativa efficacia probatoria ex art.2712 c.c.:<\/p>\n<p>&#8220;<em>&#8230;Circa l\u2019efficacia probatoria dell\u2019e mail la Suprema Corte ha statuito che anche il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all\u2019art.2712 c.c. e pertanto fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosce la conformit\u00e0 ai fatti o alle cose medesime. (Cass. sentenza 11606\/2018); Cass. ha parificato l\u2019SMS e l\u2019email nella loro natura di riproduzioni informatiche, che fanno piena prova , se non contestate in maniera qualificata, e che restano comunque ed anche ove contestate, liberamente valutabili dal giudice, se comunque \u201cnon confermate\u201d o di contro\u201d confermate\u201d da altri elementi di prova (Cass. 11.5.05 n.9884 e Cass. 26.1.2000 n.866 che rileva che in caso di disconoscimento rientra nei poteri del giudice accertare la conformit\u00e0 all\u2019originale anche attraverso le presunzioni (altri mezzi di prova); per il disconoscimento, pur non soggetto ai limiti ed alle modalit\u00e0 di cui all\u2019art. 214 c.p.c. non \u00e8 sufficiente una generica contestazione, essendo, contra, necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realt\u00e0 fattuale e quella riprodotta e una volont\u00e0 difforme dell\u2019agente (Cass. Civ. II Ord. 5141 del 21.2.2019); precisa poi la Corte che l\u2019eventuale disconoscimento della conformit\u00e0 ai fatti o alle circostanze rappresentate nel documento non ha gli stessi effetti della scrittura privata previsto dall\u2019art. 215 c.2 cpc.<\/em><br \/>\n<em>Nel caso dell\u2019art. 215, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, infatti, la scrittura non pu\u00f2 essere utilizzata, mentre nella fattispecie e nei casi di documento informatico, non si pu\u00f2 escludere che il giudice possa accertare aliunde comunque la rispondenza all\u2019originale anche attraverso altri mezzi di prova allegati dalla parte, come le presunzioni, e valutarne l\u2019efficacia secondo il suo prudente apprezzamento; Secondo Cass. ord. N. 3680 del 7.2.2019: \u201cnel vigore del novellato art. 115 c.p.c a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l\u2019effetto della relevatio ad onere probandi\u2026.spetta al giudice di merito apprezzare l\u2019esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati da controparte\u201d, anche Cass. civ. sez. L. 17526 del 2.9.2016;<\/em><br \/>\n<em>All\u2019 email tradizionale, documento informatico dotato di firma elettronica c.d. semplice \u00e8 stato attribuito valore idoneo a provare l\u2019eventuale tempestiva denunzia di vizi di un bene nell\u2019ambito della compravendita (Trib. Prato sent. 15.4.2011- Milano 11402 del 18.10.2016);&#8230;<\/em><br \/>\n<em>&#8230;Pertanto non vi \u00e8 dubbio che il legislatore abbia accolto per il documento informatico la definizione di prova documentale facendo rientrare a pieno titolo fra le prove documentali i documenti informatici di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti: \u00e8 detto documento informatico \u201cla rappresentazione informatica di atti , fatti o dati giuridicamente rilevanti\u201d e pertanto prova documentale informatica secondo il c.d. codice dell\u2019amministrazione digitale (d.lgs. 82\/2005)<\/em><br \/>\n<em>Appare evidente la ratio legis di trattare in modo del tutto equivalente la forma elettronica a quella cartacea in presenza di requisiti tecnici che siano in grado di garantire gli stessi effetti giuridici che garantiscono le prove documentali disciplinate attualmente dal C.C. in riferimento alla forma quanto all\u2019efficacia probatoria;<\/em><br \/>\n<em>Il documento informatico \u00e8 disciplinato dal d. lgs n. 82\/2005 e s.m. la Lettera p) dell\u2019art. 1 del CAD definisce il documento informatico come \u201cil documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti\u201d che seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all\u2019art. 2712 c.c. (Cass. Sez. VI 14.5.2018 n. 11606). L\u2019art. 2712 \u00e8 stato riformato dall\u2019art. 23 quater CAD, inserito dall\u2019art. 16 c.2 d. lgs. N. 235\/2010 il quale ha introdotto le riproduzioni \u201cinformatiche\u201d nell\u2019elencazione non tassativa contenuta nell\u2019articolo . La Corte di Cassazione ha stabilito che l\u2019art. 2712 c.c. oggi comprende anche le riproduzioni informatiche prive di firma digitale (Cass. II Civ. Ord. 21.2.2019 n. 5141). Pertanto l\u2019idoneit\u00e0 del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche si sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilit\u00e0.<\/em><br \/>\n<em>E\u2019 stata rispettata l\u2019obbligatoriet\u00e0 di fornire l\u2019 onere della prova: i fatti sono stati documentati e concretamente supportati anche per mezzo dell\u2019escussione dei testi del reale accadimento dei fatti e circostanze volti a corroborare quanto descritto nell\u2019atto di citazione: parte attrice ha dimostrato la rispondenza del contenuto e dei fatti alla realt\u00e0 anche attraverso la prova per testi.<\/em><br \/>\n<em>In definitiva dall\u2019 analisi del testo normativo contenuto nel d.lgs. 82\/2015, codice dell\u2019amministrazione digitale, entrato in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2016, tra le definizioni dei concetti che principalmente sono coinvolti nel fenomeno delle prove documentali informatiche vi \u00e8, quale documento informatico, \u201cla rappresentazione informatica di atti , fatti o dati giuridicamente rilevanti\u201d. Non vi \u00e8 dubbio che il legislatore abbia accolto per il documento informatico la definizione di prova documentale , elaborata in passato dalla dottrina, facendo cos\u00ec rientrare a pieno titolo fra le prove documentali i documenti informatici, quali rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; appare evidente la ratio legis di trattare in modo del tutto equivalente la forma elettronica a quella cartacea garantendo gli stessi effetti giuridici della prova documentale; documenti che nel caso de quo sono stati confermati, nelle date, nei fatti e nei contenuti, dai testi i quali hanno dichiarato che esistono delle e mails che hanno dato seguito agli accordi presi durante i loro incontri a conferma degli impegni assunti dal prof. ********** e del compenso concordato a favore di parte attrice;<\/em><br \/>\n<em>Il disconoscimento poi secondo la S.C. per essere efficace deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell\u2019allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realt\u00e0 fatturale e realt\u00e0 riprodotta (Cass. Sez. 1, 17 luglio 2019 n.19155) e poich\u00e9 il disconoscimento di parte convenuta non \u00e8 stato un vero e proprio disconoscimento , le e mails fanno piena prova dei fatti ivi contenuti ai sensi e per gli effetti di cui all\u2019art. 2712 c.c.;<\/em><br \/>\n<em>Le e mails sono inviate all\u2019Associazione ******** individuata anche con codice fiscale; nelle e mails vi \u00e8 il contenuto delle reciproche prestazioni ;<\/em><br \/>\n<em>L\u2019avere, poi, utilizzato una casella di posta ordinaria non esclude la formazione del documento informatico secondo il codice dell\u2019amministrazione digitale assunto a modello normativo comunitario; in merito alla e mail \u201cImpegno\u201d il prof. ********** n.q. nel messaggio attesta che ha avuto \u201c\u2026il piacere di confermarle l\u2019esibizione nella sua specifica qualit\u00e0 di produzione video mapping nell\u2019opera ************\u2026\u201d dimostrando cos\u00ec che non sussiste incompatibilit\u00e0 alcuna di date; infine con le conversazioni su Facebook tra il prof. ********** ed il regista ****** e ****** ****** si da atto sia di parte dell\u2019attivit\u00e0 espletata dall\u2019Associazione ******** sia del fatto che detta attivit\u00e0 sarebbe stata remunerata e nessuna contestazione \u00e8 stata mai esperita da parte convenuta per cui le circostanze devono ritenersi provate&#8230;<\/em><br \/>\n<em>&#8230;Il convenuto ha contestato con l\u2019impiego di un\u2019espressione-formula di stile e non con una contestazione qualificata (Cass. Civ., II, Ord., 5141 del 21.2.2019 in Ced, Cass, 2019);<\/em><br \/>\n<em>Ritiene questo giudice che il valore indiziario delle e mails sia avvalorato dalla genericit\u00e0 della contestazione avversaria e tale contestazione generica vale a \u201ccostituire un elemento di prova indiretta, idonea ad integrare la prova indiziaria delle e mails\u201d:<\/em><br \/>\n<em>Infatti vero \u00e8 che ove parte convenuta abbia disconosciuta la genuinit\u00e0, le e mails, da sole non possono da sole fornire piena prova, occorrendo che la presunzione semplice sia supportata da ulteriori elementi, elementi offerti da parte attrice e acquisiti gal giudice (Cass. 10366\/2014, 9006\/2002, 16098\/2001), tuttavia il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all\u2019art. 2712 cc.c., pur non essendo soggetto ai limiti ed alle formalit\u00e0 di cui all\u2019art.214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell\u2019allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realt\u00e0 fattuale e realt\u00e0 riprodotta (Cass. 3122\/2015, 9526\/2010, 2117\/2011).<\/em><br \/>\n<em>La Cassazione con ord. 24613 del 2.10.2019 sez. lavoro ha confermato l\u2019andamento di legittimit\u00e0 con riguardo all\u2019art. 2712 c.c. sottolineando che il disconoscimento di una riproduzione informatica, affinch\u00e8 quest\u2019ultima venga privata di efficacia probatoria, non pu\u00f2 essere espresso in modo generico, bens\u00ec \u201cdeve essere chiaro circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell\u2019allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realt\u00e0 fattuale e la realt\u00e0 riprodotta\u201d (anche Tribunale di Milano sezione Specializzata delle Imprese n. 122871 del 4.11.2015-Ord. Lavoro 2.10.2019 n. 24613);<\/em><br \/>\n<em>Nel caso de quo seguendo i principi maggioritari si ribadisce che col disconoscimento non sono state allegate circostanze idonee a riscontrare l\u2019effettiva diversit\u00e0 dei documenti prodotti rispetto agli originali poich\u00e9, come da principio oramai consolidato, \u201cla contestazione delle riproduzioni informatiche non pu\u00f2 limitarsi a formule di stile, clausole generiche o ad un mero disconoscimento\u201d ma deve fondarsi su elementi e dati chiari, circostanziati ed espliciti dovendosi concretizzare nell\u2019allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realt\u00e0 fattuale e realt\u00e0 riprodotta, provenienti dalla controparte, in mancanza dei quali dette riproduzioni fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate\u201d(Cass. III, n. 1250, 17526)&#8230;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contributo da parte dell&#8217;Avv. Bruno Bonaventura e del Dr. Antonio Bonarrigo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il testo integrale della sentenza:<span style=\"color: #000080;\"><strong> <a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tribunale-Catania-sentenza-1520_2021.pdf\">Tribunale Catania sentenza 1520_2021<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania con la  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":420,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[70,12,74,71,65,66,62,73,68,69,63,67,72,64,11,31],"class_list":["post-519","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-70","tag-catania","tag-codice-dellamministrazione-digitale","tag-d-lgs-82-2015","tag-disconoscimento","tag-efficacia-probatoria","tag-email","tag-piena-prova","tag-posta-ordinaria","tag-presunzioni","tag-prova","tag-prova-documentale","tag-rappresentazione-informatica","tag-riproduzioni","tag-tribunale","tag-tribunalecatania"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=519"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/519\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":522,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/519\/revisions\/522"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/420"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}