{"id":505,"date":"2021-02-19T12:41:54","date_gmt":"2021-02-19T11:41:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=505"},"modified":"2021-02-19T12:41:54","modified_gmt":"2021-02-19T11:41:54","slug":"presupposti-per-la-legittimita-della-capitalizzazione-trimestrale-degli-interessi-in-un-rapporto-bancario-tribunale-di-catania-sezione-quarta-sentenza-n-4287-2018-pubblicata-il-30-10-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=505","title":{"rendered":"Presupposti per la legittimit\u00e0 della capitalizzazione trimestrale degli interessi in un rapporto bancario (Tribunale di Catania &#8211; Sezione Quarta &#8211; sentenza n.4287\/2018 pubblicata il 30\/10\/2018)"},"content":{"rendered":"<p>Con la pronuncia in oggetto la Quarta Sezione presso il Tribunale di Catania \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi in merito all&#8217;opposizione promossa dalla societ\u00e0 correntista, e dai suoi garanti, avverso il Decreto Ingiuntivo richiesto (e ottenuto) dall&#8217;istituto bancario per il recupero del credito sorto in forza di rapporti di conto corrente, conto anticipi e apertura di credito.<\/p>\n<p>Tra i vari motivi addotti a sostegno della spiegata opposizione, la correntista e i garanti hanno eccepito anche l&#8217;illegittima applicazione di anatocismo da parte della Banca nello svolgimento dei rapporti oggetto di causa.<\/p>\n<p>Nel rigettare l&#8217;opposizione, quindi, il Giudice ha avuto modo di soffermarsi sulla pratica anatocistica in ambito bancario, ripercorrendone l&#8217;evoluzione giurisprudenziale (anche alla luce della normativa intervenuta sul punto) e fornendo un quadro degli elementi volti a verificarne la legittima applicazione, o meno.<\/p>\n<p>Per com&#8217;\u00e8 noto, argomenta il Tribunale, la problematica della c.d. capitalizzazione degli interessi \u00e8 stata al centro di un deciso <em>revirement<\/em> della giurisprudenza dato che, per lunghi anni, il Supremo Collegio aveva costantemente ritenuto che in materia sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all\u2019art.1283 c.c., l\u2019anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal Cliente alla Banca. Senonch\u00e9, con la sentenza della Cassazione Civile, Sez.I, n.2374\/1999 (orientamento poi rapidamente consolidatosi), la Suprema Corte, rivedendo il precedente indirizzo, ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria che consentivano di garantire la legittimit\u00e0 dell\u2019anatocismo bancario (in particolare della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla Banca dal Cliente), in deroga alla regola generale sancita dall\u2019art.1283 c.c., e conseguentemente ritenuto la nullit\u00e0 delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.<\/p>\n<p>A tale orientamento, del resto, si \u00e8 conformato il Tribunale di Catania seguendo in numerose sentenze l\u2019iter argomentativo gi\u00e0 tracciato dalla Suprema Corte, poich\u00e9:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 incontroverso che solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell\u2019anatocismo sancito dall\u2019art.1283 c.c.;<\/li>\n<li>le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall\u2019ABI (per la prima volta con effetto dall\u20191\/1\/1952) &#8211; nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza cosicch\u00e9 gli interessi scaduti producano ulteriori interessi &#8211; non attestano l\u2019esistenza di una vera e propria consuetudine concretandosi in mere prassi negoziali cui non pu\u00f2 riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo, se non altro per l\u2019evidente difetto dell\u2019elemento soggettivo della consuetudine;<\/li>\n<li>dalla comune esperienza emerge che l\u2019inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (e ogni anno a carico della banca) \u00e8 acconsentito da parte dei Clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo gi\u00e0 esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformit\u00e0 con le direttive dell\u2019Associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari; atteggiamento psicologico, questo, ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l\u2019<em>opinio iuris ac necessitatis<\/em> se non altro per l\u2019evidente disparit\u00e0 di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente;<\/li>\n<\/ul>\n<p>In definitiva, in virt\u00f9 del richiamato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale etneo, si \u00e8 ritenuto che \u201c<em>&#8230;la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicit\u00e0 della capitalizzazione (pi\u00f9 breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell\u2019ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis&#8230;<\/em>\u201d (Cassazione Civile, Sez.III, n.3096\/1999).<\/p>\n<p>Fatte tali premesse, il Giudice ha, altres\u00ec, rilevato come, per il periodo successivo a luglio 2000, il dato normativo ha consentito la legittimit\u00e0 di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicit\u00e0 fosse riconosciuta anche per gli interessi attivi. E invero:<\/p>\n<ul>\n<li>il novellato art.120 T.U.B. ha ribadito la validit\u00e0 dell&#8217;anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicit\u00e0 nel conteggio degli interessi debitori e creditori, demandando al CICR l&#8217;incombente della determinazione delle modalit\u00e0 e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario;<\/li>\n<li>il CICR, con delibera 9\/2\/2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purch\u00e9 reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto;<\/li>\n<li>parte dell&#8217;art.25, comma 3, del D.Lgs. n.342\/1999 che ha novellato, per come detto, l&#8217;art.120 T.U.B. \u00e8 stato travolto dalla dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 per eccesso di delega (Corte Costituzionale n.425\/2000).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ci\u00f2 posto, il Tribunale di Catania ha respinto la doglianza sollevata sul punto dagli opponenti rilevando come i contratti oggetto di causa fossero tutti posteriori alla delibera CICR 9\/2\/2000 e come gli stessi recassero la pattuizione scritta della capitalizzazione reciproca degli interessi sia attivi che passivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contributo da parte dell&#8217;Avv. Marcello Bonaventura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il testo integrale della sentenza: <span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em><a href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Tribunale-Catania-sentenza-4287_2018.pdf\"><span style=\"color: #000080;\">Tribunale Catania sentenza 4287_2018<\/span><\/a><\/em><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la pronuncia in oggetto la Quarta Sezione presso il  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":345,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[38,40,46,12,48,47,44,11,31],"class_list":["post-505","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anatocismo","tag-banca","tag-capitalizzazione","tag-catania","tag-cicr","tag-conto","tag-contocorrente","tag-tribunale","tag-tribunalecatania"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=505"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/505\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":509,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/505\/revisions\/509"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/345"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}