{"id":501,"date":"2021-02-08T20:15:58","date_gmt":"2021-02-08T19:15:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=501"},"modified":"2021-02-08T20:19:47","modified_gmt":"2021-02-08T19:19:47","slug":"commissioni-di-massimo-scoperto-e-verifica-dei-tassi-usurari-per-contratti-ante-2009-rapporti-tra-conto-anticipi-e-conto-ordinario-e-anatocismo-tribunale-di-catania-sentenza-n-2341-2020-pubblicata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/?p=501","title":{"rendered":"Commissioni di massimo scoperto e verifica dei tassi usurari per contratti ante 2009 &#8211; Rapporti tra conto anticipi e conto ordinario e anatocismo (Tribunale di Catania sentenza n.2341\/2020 pubblicata l&#8217;8\/7\/2020)."},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza n.2341\/2020, pubblicata l&#8217;8\/7\/2020, la IV Sezione Civile presso il Tribunale di Catania \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi in merito all&#8217;opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dal correntista avverso l&#8217;istituto bancario sulla scorta di diverse censure.<\/p>\n<p>In particolare, l&#8217;opponente ha eccepito:<\/p>\n<ol>\n<li>il superamento delle soglie usura ex L. n.108\/1996 dovendosi tenere conto per la relativa verifica anche le commissioni di massimo scoperto (cms) periodicamente addebitate dalla Banca seppur trattandosi di contratti ante 2009;<\/li>\n<li>l&#8217;indebita applicazione di interessi sulle somme girocontate dal conto anticipi a quello ordinario.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Tribunale, quindi, nel vagliare (e rigettare) entrambe le doglianze ha fornito un esauriente quadro della normativa di riferimento e della prassi bancaria sul punto.<\/p>\n<p>Si riportano, pertanto, i passaggi di maggior interesse di tale pronuncia.<\/p>\n<p>&#8220;<em>&#8230;l&#8217;ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. Quanto alla necessit\u00e0 di computare le cms nel calcolo del tasso soglia ex lege 108\/96, deve osservarsi quanto segue: solo dall\u2019agosto 2009 \u2013 ovvero a seguito della disposizione di cui all\u2019art. 2 bis dl 185\/2008 come convertito dalla legge 2\/2009 &#8211; la Banca d\u2019Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l\u2019espressa salvezza del pregresso. \u00c8 pertanto da escludere l\u2019usurariet\u00e0 dei tassi d\u2019interesse determinati con l\u2019inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n. 108\/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG \u2013 fondato su norme parzialmente in bianco \u2013 che privilegia senz\u2019altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario \u201cabilitate\u201d (cfr. Trib. Ferrara 2.7.2014; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Verona 9.12.2013; Corte Appello Milano ord. 24.6.2014). Non si sconosce il contrario orientamento per il quale la portata della legge n. 2\/2009 si risolve nella mera conferma della \u00abdisciplina vigente\u00bb e cio\u00e8 nel richiamo dell\u2019art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d\u2019Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell\u2019art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era gi\u00e0 contenuto nella legge sull\u2019usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa (cfr. Appello Cagliari 31 marzo 2014 ). Invero, la commissione di massimo scoperto dovrebbe essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all\u2019utilizzo del credito e ci\u00f2 indipendentemente dalle Istruzioni della Banca d\u2019Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cfr. Tribunale Roma 23 gennaio 2014 ). Questo Tribunale ha \u2013 per\u00f2 \u2013 gi\u00e0 aderito alla prima opzione interpretativa (cfr. sentenza 4018\/2013 est. Fichera A.), rilevando sostanzialmente che non appare logico che si includa la cms nel tasso applicato dalle banche, quando invece nel tasso rilevato la medesima, pur essendo applicata abitualmente, era certamente esclusa.<\/em><br \/>\n<em>Ci\u00f2 posto \u00e8 per\u00f2 necessario verficare l\u2019incidenza sul presente giudizio della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 20.6.2018 n. 16303, trattandosi di contratto stipulato ante 2009. Invero la pronuncia in esame conferma l\u2019indirizzo di questo Tribunale in tema di esclusione della cms dal calcolo del tasso soglia.<\/em><br \/>\n<em>La detta pronuncia precisa che la norma dell\u2019art. 2-bis, co. 2, legge n. 2\/2009 di conversione (con modificazioni) del d.l. 185\/2008, secondo cui \u201cgli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipende dall\u2019effettiva durata dell\u2019utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art. 1815 c.c., dell\u2019art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 legge n. 108\/1996\u201d non pu\u00f2 essere considerata norma di interpretazione autentica dell\u2019art. 644, co. 4 c.p., avente carattere retroattivo: l\u2019interpretazione prescelta muove dalla constatazione che \u2013 al comma 2 \u2013 la normativa prevede espressamente una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia \u201cresta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verr\u00e0 effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni\u201d; aspetto, questo, subito ripreso al comma 3 \u2013 poi abrogato dal d.l. n. 1\/2012 \u2013 per cui \u201ci contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data\u201d. E procede lungo l\u2019ulteriore constatazione \u2013 gi\u00e0 espressa dall\u2019orientamento pi\u00f9 recente della Prima Sezione Civile (Cass. n. 12965\/2016; Cass. n. 22270\/2016) \u2013 che l\u2019art. 2-bis \u201cintegra un vero e proprio mutamento innovativo della disciplina\u201d della materia, che va riferito al co. 3 dell\u2019art. 644 c.p., per cui \u201cla legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari\u201d.<\/em><br \/>\n<em>La Corte prosegue rilevando che l\u2019esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell\u2019art. 2-bis d.l. n. 185\/2008 non \u00e8 decisiva per\u00f2 per la soluzione della questione della computabilit\u00e0 della CMS agli effetti del superamento del tasso soglia dell\u2019usura per il periodo anteriore all\u2019entrata in vigore della citata disposizione: per s\u00e9, la CMS, quale \u201ccorrispettivo pagato dal cliente per compensare l\u2019intermediario dell\u2019onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell\u2019utilizzo dello scoperto di conto \u2026 calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento\u201d \u2013 secondo la definizione richiamata nelle Istruzioni della Vigilanza \u2013, non pu\u00f2 che rientrare tra le \u201ccommissioni\u201d o \u201cremunerazioni\u201d del credito gi\u00e0 menzionate dall\u2019art. 644, co. 4 c.p. (ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto) e dell\u2019art. 2, co. 1 l. n. 108\/1996 (ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio, c.d. TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. Posta cos\u00ec la CMS tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell\u2019usura secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore la data di entrata in vigore della l. n. 185\/2008, il discorso si sposta sulla questione dell\u2019omogeneit\u00e0 tra gli elementi presi in considerazione nelle rilevazioni trimestrali, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, del tasso soglia, e quelli da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato: l\u2019esigenza di simmetria \u00e8 avvertita dalla legge \u2013 che indica chiaramente come gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti debbano essere i medesimi \u2013, ma non \u00e8 decisiva per escludere la CMS dalle voci di costo di determinazione del tasso praticato in concreto a motivo della mancata inclusione nel calcolo del TEGM, di cui alle rilevazioni trimestrali del ministero dell\u2019economia, fino all\u2019intervento normativo in interesse.<\/em><br \/>\n<em>Detta asimmetria rileva piuttosto ai fini della verifica di conformit\u00e0 dei decreti ministeriali, quali atti amministrativi, alla legge n. 108\/1996 di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti gli elementi che la legge impone(va) di considerare. Rispetto a questo panorama, il giudice ordinario, presto atto della illegittimit\u00e0 dei decreti, non potrebbe che disapplicarli ai sensi dell\u2019art. 4, co. 2 dell\u2019allegato E alla l. n. 2248\/1865. L\u2019ipotesi di illegittimit\u00e0 dei decreti sotto tale profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, perch\u00e9 non \u00e8 esatto affermare che la CMS non sia inclusa nei decreti ministeriali emanati prima dell\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 2-bis d.l. n. 185\/2008. A proposito di detti decreti \u00e8 opportuno rilevare che la percentuale media del peso della CMS \u00e8 stata indicata nelle rilevazioni trimestrali in calce alla tabella dei TEGM, seguendo le Istruzioni ratione temporis fornite dalla Banca d\u2019Italia: \u201cla commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali \u2026 il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l\u2019importo della commissione effettivamente percepita all\u2019ammontare massimo scoperto sul quale \u00e8 stata applicata\u201d. La presenza di tale dato, sebbene indicato in via separata, nei decreti ministeriali \u00e8 sufficiente per escludere, nella sostanza, la difformit\u00e0 degli stessi rispetto al dato positivo. Tant\u2019\u00e8 che consente la piena comparazione \u2013 tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, ivi compresa la CMS \u2013 tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati in concreto e il tasso soglia dell\u2019usura. Che il dato sia indicato a parte \u00e8 circostanza in s\u00e9 ininfluente, di consistenza cedevole a fronte dei consolidati principi di conservazione degli atti giuridici.<\/em><br \/>\n<em>Appurato, dunque, che nel sistema antiusura precedente all\u2019entrata in vigore delle disposizioni di cui all\u2019art. 2-bis d.l. n. 185\/2008, la CMS \u00e8 rilevata separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi \u2013 in quanto calcolata sull\u2019ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo \u2013 la sua comparazione ai fini del vaglio di usurariet\u00e0 va condotta a parte rispetto agli altri elementi. Ragionando in questa specifica prospettiva, va allora dato seguito alla modalit\u00e0 di comparazione indicata da Banca d\u2019Italia, nel Bollettino n. 12 del dicembre 2005, che tiene conto dell\u2019esigenza di non trascurare, nel confronto, l\u2019incidenza della CMS. Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto della soglia dell\u2019usura richiede \u201cil confronto tra l\u2019ammontare percentuale della CMS praticata e l\u2019entit\u00e0 massima della CMS applicabile (c.d. &lt;CMS soglia&gt;), desunta aumentando del 50% l\u2019entit\u00e0 della CMS media pubblicata nelle tabelle \u2026 Peraltro, l\u2019applicazione di commissioni che superano l\u2019entit\u00e0 della &lt;CMS soglia&gt; non determina, di per s\u00e9, l\u2019usurariet\u00e0 del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l\u2019importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l\u2019ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (&lt;margine&gt;). Qualora l\u2019eccedenza della commissione rispetto alla &lt;CMS soglia&gt; sia inferiore rispetto a tale &lt;margine&gt; \u00e8 da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge\u201d. In definitiva, la modalit\u00e0 indicata dalla Vigilanza appare rispettosa del dettato di legge, perch\u00e9 rispondente all\u2019esigenza di realizzare una piena comparazione delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell\u2019usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi (\u201cinteressi\u201d, ma anche commissioni) eccedenti la stessa.<\/em><br \/>\n<em>Tenuto conto di quanto sopra e venendo al caso di specie non pu\u00f2 non essere rilevato come mai nessuna censura nel senso sopra evidenziato \u00e8 mai stata sollevata da parte attrice, tenuto conto che le contestazioni attinenti alla CMS attenevano alla sua validit\u00e0 ed alla inclusione nel calcolo del tasso soglia, senza alcun riferimento viceversa al cd. regime del margine secondo le Istruzioni della Banca d\u2019Italia. Quindi non \u00e8 necessario procedere ad alcun ulteriore ricalcolo&#8230;<\/em>&#8221;<\/p>\n<p>E ancora, prosegue il Tribunale in merito all&#8217;eccepito anatocismo nel rapporto tra conto anticipi e conto corrente.<\/p>\n<p>&#8220;<em>&#8230;In ordine \u2013 poi \u2013 alla eccepita unitariet\u00e0 del rapporto in esame con il diverso conto anticipi (regolato da proprio contratto) occorre indagare la sussistenza o meno del collegamento tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, il cui saldo, in uno con le relative commissioni, \u00e8 destinato a confluire sovente in un conto corrente principale.<\/em><br \/>\n<em>E\u2019 opportuno chiarire la correlazione che intercorre tra il rapporto di conto corrente ordinario e conti anticipi. Con l\u2019apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una certa somma di danaro c.d. fido, concedendo al cliente medesimo la facolt\u00e0 di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata. Salvo diverso accordo, il cliente pu\u00f2 utilizzare (anche mediante l\u2019emissione di assegni bancari), in una o pi\u00f9 volte, questa somma e pu\u00f2 con successivi versamenti, nonch\u00e9 bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilit\u00e0 di credito. L\u2019operazione di anticipazione su crediti e\/o fatture non \u00e8 analoga all\u2019apertura di credito, si differenza da essa per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente \u00e8 tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente riceve l\u2019anticipata \u201cmonetizzazione\u201d di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso, derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi, la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. A questo punto \u00e8 utile evidenziare due importanti tratti di correlazione tecnica tra le due tipologie dei rapporti in osservazione, il primo, che spiega come avviene materialmente l\u2019operazione di anticipazione, il secondo, attinente la girocontazione contabile delle competenze che fa emergere la citata correlazione tra le due tipologie di rapporti: Sotto il profilo operativo, l\u2019importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati (fattura, ricevuta bancaria, ecc) viene addebitato sul conto anticipi, ovviamente al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati in precedenza e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi, con contestuale accreditamento del residuo (scarto) sul conto corrente ordinario, laddove, invece, il terzo debitore non adempia la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito della posta debitoria sul conto corrente ordinario, quindi, le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.<\/em><br \/>\n<em>Altro elemento tecnico attestante la diversit\u00e0 tipologica di rapporti tra conto corrente ordinario e conto anticipi \u00e8 rappresentato da una ormai consolidata \u201cprassi bancaria\u201d che contempla la girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario che maturano sul conto corrente anticipi. In pratica, la banca fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS che maturano su\/i conto\/i anticipi sul conto ordinario, infatti, alla fine di ogni trimestre si riscontra la \u201cgirocontazione delle competenze\u201d che la banca effettua tecnicamente con la seguente movimentazione contabile: la Banca calcola gli interessi debitori, la CMS e le spese per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario con la causale \u201cGiro Competenze dal conto anticipi\u201d, adoperando, quindi, la tecnica della girocontazione delle competenze. In sostanza, con l\u2019applicazione della richiamata tecnica contabile, si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze -afferenti sempre gli interessi passivi, spese di conto e CMS- quand\u2019anche di quelle relative al conto anticipi.<\/em><br \/>\n<em>Poich\u00e9 il conto corrente ordinario viene regolato ad un tasso debitore ben pi\u00f9 elevato rispetto al conto anticipi,le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto ordinario.<\/em><br \/>\n<em>Alla luce di quanto sopra pur se \u00e8 innegabile riconoscere l\u2019unitariet\u00e0 del rapporto intercorso tra banca e cliente, non pu\u00f2 ritenersi integrato alcun fenomeno anatocistico.<\/em><br \/>\n<em>Infatti a) secondo la normale operativit\u00e0 bancaria, desumibile anche dagli estratti di conto corrente prodotti, l&#8217;anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un&#8217;operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l&#8217;accredito dell&#8217;anticipo e l&#8217;addebito (storno) dell&#8217;eventuale insoluto, sia per quanto concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagate tramite le disponibilit\u00e0 di conto corrente; b) la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione &#8221; in dare&#8221;, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell&#8217;applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. (cfr. sul punto Tribunale Torino 20.6.2014)&#8230;<\/em>&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contributo da parte dell&#8217;Avv. Marcello Bonaventura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il testo integrale della sentenza: <span style=\"color: #000080;\"><strong><em><a style=\"color: #000080;\" href=\"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Tribunale-Catania-sentenza-2341_2020.pdf\">Tribunale Catania sentenza 2341_2020<\/a><\/em><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n.2341\/2020, pubblicata l&#8217;8\/7\/2020, la IV Sezione Civile  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":420,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[38,40,41,12,33,34,37,45,44,42,43,39,35,36,11,31,32],"class_list":["post-501","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anatocismo","tag-banca","tag-bancario","tag-catania","tag-cms","tag-commissioni","tag-commissionimassimoscoperto","tag-contoanticipi","tag-contocorrente","tag-correntista","tag-credito","tag-interessi","tag-massimo","tag-scoperto","tag-tribunale","tag-tribunalecatania","tag-usura"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=501"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/501\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":504,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/501\/revisions\/504"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/420"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalebonaventura.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}