La recente pronuncia della Corte d’Appello di Catania, allineandosi al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha riaffermato il meccanismo del cosiddetto “saldo zero” nelle ipotesi di carenza documentale. La decisione dirime una fattispecie paradigmatica in cui un correntista chiedeva la ripetizione di somme indebitamente addebitate, previo accertamento di numerosi profili di nullità contrattuali, mentre l’istituto di credito agiva in via riconvenzionale per il pagamento dell’esposizione passiva finale derivante da un conto corrente e da contratti di mutuo.
La Corte, pertanto, richiama i più rilevanti arresti giurisprudenziali intervenuti in materia e così argomenta: “… Per quanto attiene all’onere probatorio gravante sulla banca attrice in via riconvenzionale, va osservato che, secondo l’orientamento piu’ recente del S.C., – espresso in fattispecie identica alla presente che vedeva contrapposte le domanda di ripetizione dell’indebito del correntista e di condanna proposta in via riconvenzionale dalla banca, – “ se la banca agisce in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chiede, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell’istituto di credito a pagare in proprio favore o per l’accoglimento della domanda di quest’ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: I) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: I-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all’assolvimento di un tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma);” Cosi’ esattamente in termini Cass. n.1763/2024, alla cui motivazione si rinvia e da cui non vi e’ alcuna ragione di discostarsi. E a tali principi si e’ attenuto il Tribunale nella sentenza appellata la cui motivazione va soltanto integrata. Per quanto attiene, poi, all’operato del CTU, osserva la Corte che il calcolo effettuato dal consulente appare del tutto corretto, atteso che, limitatamente al periodo in cui vi era la continuità degli estratti conto, e cioe’ dal 9/4/2013 al 29/5/2015, a fronte di un maggior saldo passivo attestato dalla banca, il CTU ha quantificato il credito nella minor somma di euro ****,** con azzeramento del saldo e utilizzando il primo saldo debitore documentato …”
Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.
Il testo integrale della sentenza:Corte Appello Catania sentenza 921_2026.