La Corte di Appello di Bologna si è recentemente pronunciata sulla questione relativa all’illegittimo frazionamento del credito e sul principio di ordine generale che prescrive il divieto di abuso del diritto.

Nel caso di specie, l’appellante impugnava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Bologna aveva respinto l’opposizione proposta avverso il D.I. con il quale all’esponente era stato ingiunto il pagamento di €.50.605,27, importo relativo a talune fatture non saldate inerenti alla somministrazione di energia elettrica nel periodo compreso tra il 10.06.2017 e il 25.01.2019.

Nell’ambito del giudizio di primo grado l’opponente aveva contestato l’improcedibilità della domanda proposta da parte avversa invocando il principio dell’abuso del diritto: la società somministratrice, avendo ottenuto ulteriore ingiunzione di pagamento (per €.232.591,00) per altre fatture relative al coincidente periodo 2017-2018, aveva operato un ingiustificato frazionamento della domanda inerente a fatture riferibili al medesimo rapporto di somministrazione e al medesimo periodo di tempo.

Il Tribunale emiliano, tuttavia, aveva respinto l’opposizione e confermato il provvedimento monitorio.

Con il primo e assorbente motivo di appello l’appellante lamentava la violazione e/o erronea interpretazione di legge per «unicità del rapporto di fornitura-abuso del diritto per illegittimo frazionamento del credito»: rilevava, infatti, l’istante, dinnanzi al giudice di secondo grado, che i decreti ingiuntivi ottenuti dalla pretesa creditrice riguardavano entrambi fatture relative alla somministrazione di energia elettrica erogata negli anni 2017 e 2018, tutte già scadute alla data del deposito del primo ricorso monitorio.

L’appellata, dunque, così operando aveva cagionato un illegittimo aggravamento della posizione debitoria e una ingiustificata, nonché illecita, parcellizzazione del credito.

La Corte d’Appello di Bologna – acclarato che le fatture oggetto dell’ingiunzione per cui era causa erano già state non solo emesse ma anche scadute nel termine di pagamento all’epoca del deposito del primo decreto di ingiunzione – riteneva fondato il motivo proposto dall’appellante.

In merito, il giudice del gravame evocava il principio enunciato dalla Suprema Corte: «…se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anche ritenersi proponibili separatamente ma solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la cui carenza, ove non sia stata dedotta dal convenuto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice»; pertanto, nel caso in cui i diritti di credito «oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato ovvero siano fondati sul medesimo fatto costitutivo…in queste ipotesi, poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell’attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell’identica ”vicenda sostanziale” che (“sia pure connotata da aspetti in parte dissimili”) è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di crediti azionati, nell’uno e nell’altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che – ed è questo un dato imprescindibile – risulti agli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile allo loro tutela processuale separata (Cass. Ord. n. 28847 del 19.10.2021)».

Alla luce di detto principio, in aderenza all’insegnamento della Suprema Corte, la Corte di Appello di Bologna, non ravvisando nel caso di specie alcun interesse oggettivamente valutabile nella parcellizzazione del credito, rilevando l’erroneità della decisione del Tribunale, accoglieva l’appello, dichiarando l’inammissibilità della domanda proposta dalla società appellata.

 

Contributo da parte dell’Avv. Francesco G. E. Fichera e della Dr.ssa Lorenza Musmeci.

 

Il testo integrale della sentenza Corte Appello Bologna sentenza 1794_2024