Il Tribunale di Caltagirone – Sezione Civile – è stato recentemente chiamato a esaminare l’ammissibilità, o meno, di un ricorso ex art.696bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi) che, a parere dello Studio, era connotato da fini meramente esplorativi.
Parte ricorrente, infatti, ha richiesto disporsi Accertamento Tecnico Preventivo in funzione conciliativa lamentando non meglio precisate infiltrazioni di umidità presso il proprio immobile al fine di verificare lo stato dei luoghi, la sussistenza delle lamentate infiltrazioni e quantificare i danni subiti. Tale ricorso è stato, quindi, indirizzato nei confronti dell’Ente Comunale e del Gestore del Servizio Idrico Integrato senza che, però, la parte ricorrente indicasse eventuali profili di responsabilità in capo ai resistenti.
Ciò posto, nel costituirsi in giudizio le difese sia dell’Ente Comunale che del Gestore del Servizio Idrico Integrato hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell’ATP deducendo ed eccependo l’assenza di qualsivoglia prospettiva conciliativa, l’assenza di prova di quanto allegato dal ricorrente e, in definitiva, la natura meramente esplorativa del mandato da conferire al CTU.
Nell’Ordinanza in esame, pertanto, il Giudice si è preliminarmente soffermato sulle condizioni di ammissibilità del ricorso ex art.696bis c.p.c.:
“[…] premesso, in punto di diritto, che l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c., ha la finalità primaria di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale;
ritenuto che, in particolare, esso è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, […]
ritenuto che, stante la citata funzione deflattivo-conciliativa dell’istituto non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare: in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l’ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito;
considerato, altresì, che ai fini della delibazione preliminare in ordine alla ammissibilità/inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, deve muoversi, innanzitutto, dal dato letterale dell’art. 696-bis c.p.c., […]
ritenuto che la giurisprudenza di merito, ormai consolidata, cui questo Tribunale ritiene di aderire, sostiene l’inammissibilità del rimedio in questione:
- ove sia controverso l’an della prestazione: difatti, indefettibile presupposto della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi è “che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica dovendosi ritenere inammissibile la richiesta della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. qualora le parti non controvertano soltanto sulla misura dell’obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sull’individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto” (cfr. Trib. Catania, ord. Pres. 1.12.2011, RG 6016/2011; Trib. Milano, sez. X, 23.1.2007; Trib. Milano 17.4.2006);
- ove si voglia demandare al CTU la verifica della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali ovvero l’esistenza del fatto illecito, in tal modo rimettendo al CTU valutazioni giuridiche a lui precluse (cfr. Trib. Torino, 8.10.2014);
rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l’ATP in funzione conciliativa al fine di verificare lo stato dei luoghi, la sussistenza delle lamentate infiltrazioni e quantificare i danni subiti dall’immobile di proprietà, senza tuttavia allegare alcuna documentazione a supporto delle proprie allegazioni;
rilevato che entrambi i resistenti hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell’ATP, evidenziando l’assenza di qualsivoglia prospettiva conciliativa, anche tenuto conto dell’assenza di prova di quanto allegato e, per l’effetto, della natura meramente esplorativa del mandato da conferire al CTU, al quale sarebbe anche demandato il compito di verificare a quale dei resistenti è in astratto imputabile il danno;
ritenuto che il chiesto accertamento tecnico a fini conciliativi non sia ammissibile;
ritenuto che, infatti, le reciproche deduzioni delle parti (che non manifestano una possibilità conciliativa) presuppongono accertamenti che non sono interamente ed esclusivamente demandabili ad un accertamento tecnico e che, considerate le contestazioni dei resistenti, appaiono preliminari ad esso e afferenti al pieno assolvimento degli oneri probatori; […]“
Operate tali considerazioni, quindi, il Giudice ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sul tema si ritiene opportuno evidenziare che, secondo un consolidato orientamento, tale ordinanza non sarebbe reclamabile. In realtà, con la recentissima pronuncia n.202/2023 (del 10/11/2023) la Corte Costituzionale ha dichiarato “[…] l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice“.
Contributo da parte degli Avv.ti Guido Bonaventura, Bruno Bonaventura e Antonio Bonarrigo.
Il testo integrale della Ordinanza Tribunale Caltagirone ordinanza 9_11_2023
Il testo integrale della sentenza Corte Costituzionale sentenza 202_2023