La Quarta Sezione presso il Tribunale di Catania, competente in materia di rapporti bancari, con la pronuncia in esame ha affrontato il tema della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione all’allorché il garante, per l’appunto, tenti di contrastare la pretesa creditoria della Banca azionata in via monitoria.
In particolare, il garante ha proposto opposizione a D.I. lamentando l’illegittimo esercizio del diritto di revoca dell’affidamento accordato al debitore principale sotto tre diversi profili, inerenti rispettivamente alla circostanza che:
- il D.I. sarebbe stato richiesto e ottenuto sulla base di un debito del correntista inferiore rispetto alla somma affidatagli e, dunque, senza sconfinamento del fido;
- era stata intimata al debitore la restituzione di quanto asseritamente dovuto entro il termine di 5 giorni, anziché di 15;
- mancherebbe nel caso di specie una giusta causa o un giustificato motivo per l’esercizio della facoltà di revoca.
La Banca, dal canto proprio, nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione del garante trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, atteso l’obbligo assunto dal medesimo garante di pagamento a prima richiesta e la rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione relativa all’esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio tra il beneficiario della garanzia e il suo debitore.
Il Giudice, quindi, ha condiviso la superiore tesi sostenuta dalla Banca effettuando un’attenta disamina della fattispecie il cui iter argomentativo, di sicuro interesse, di seguito si riporta:
“…Sul punto giova evidenziare che la banca opposta sostiene l’infondatezza dell’opposizione del garante, atteso che si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione.
Occorre pertanto esaminare quali siano le caratteristiche delle due figure di garanzie personali, nonché le loro differenze, al fine di inquadrare correttamente quale si configura nel caso che qui ci occupa.
Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli, cioè l’eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l’adempimento.
Il garante deve, quindi, provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni.
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l’assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all’obbligazione principale.
Mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di “vicario” del debitore garantito, cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3947 del 18/02/2010, nonché Cass. civ., sez. III, sent. n. 12153 del 14/06/2016), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza ha espresso il seguente orientamento: “L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3947 del 18/02/2010; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10998 del 19/05/2011).
La giurisprudenza ha quindi ritenuto che l’inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima richiesta e l’impossibilità per il garante di opporre eccezioni sia sufficiente per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia (cd. clausola a prima richiesta e senza eccezioni).
È dunque l’assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l’elemento dell’accessorietà nel negozio e che qualifica quest’ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3947 del 18/02/2010), secondo cui “Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”.
Pertanto, è necessario che il contratto autonomo di garanzia preveda espressamente l’inciso “senza eccezioni” o quantomeno neghi, in deroga all’art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore (cfr. anche Cass. Civ. sez. III 17.6.2013 n. 15108).
Ciò premesso, si rileva che il negozio de quo prevede all’art. 6.1 che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, spese, tasse e ogni altro accessorio” e all’art. 6.5 che “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, con la conseguenza che può pertanto qualificarsi come garanzia autonoma il contratto di garanzia stipulato tra l’odierno opponente e la **************************************.
Di conseguenza, essendo preclusa al garante la possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto garantito a fronte della richiesta di pagamento proveniente dalla Banca odierna opposta, le eccezioni che riguardano proprio il rapporto garantito non sono fondate…”
Contributo da parte dell’Avv. Marcello Bonaventura.
Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 979_2021