Il Tribunale etneo è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla domanda di risoluzione – e conseguente risarcimento danni – proposta con riferimento a un contratto trilaterale di cui si lamentava l’inadempimento con specifico riferimento all’obbligazione assunta da una sola delle Parti contraenti.
L’attore, infatti, aveva sottoscritto contratto di acquisto di un impianto fotovoltaico da collocarsi presso la copertura del proprio immobile laddove era previsto che i materiali sarebbero stati forniti da una società e i servizi di progettazione e installazione da altra società. Immediatamente dopo l’installazione dell’impianto, però, l’attore scopriva come la resa dell’impianto fosse di gran lunga inferiore rispetto a quella promessa e ciò a causa dell’ombreggiamento subito dai pannelli addebitabile all’errata progettazione dell’intervento.
La società che aveva fornito i materiali, sul cui corretto funzionamento non era stato sollevato dubbio alcuno, si costituiva in giudizio argomentando in merito alla parziarietà delle distinte obbligazioni e, in conseguenza, circa la necessità di rigettare la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall’attore.
Il Giudice, però, ha disatteso tale tesi difensiva e accolto la domanda attorea con la seguente argomentazione:
“…Non sembra dirimente, ai fini dell’esclusione dei rimedio risolutorio invocato dall’attore, la struttura plurilaterale del contratto e la natura “parziaria” delle obbligazioni assunte da ********************** e da ************, come affermato dalla difesa di **********************.
In primo luogo si è rilevato che la struttura trilaterale dell’accordo non osta alla qualificazione del contratto come compravendita, stante la prevalenza della causa di scambio rispetto all’obbligazione facere derivante dall’installazione, con la conseguenza che, accertata la sussistenza del vizio di conformità del bene, si apre la strada ai rimedi a tutela dell’acquirente previsti dal codice del consumo tra cui, come detto, l’azione di risoluzione; azione che, si badi, a differenza di quanto previsto dall’art. 1453 c.c., prescinde dall’imputabilità dell’inadempimento in capo al venditore, non assumendo rilevanza il profilo della colpa.
In secondo luogo, anche a volere mantenere distinte le obbligazioni del venditore (**********************) e dell’installatore (************), si osserva come il vizio incida su una prestazione essenziale rispetto all’assetto di interessi previsto in contratto. Ed invero, l’assunzione dell’investimento da parte dell’attore (per il quale il predetto ha pure contratto un mutuo chirografario; cfr. all. 6 fascicolo parte attrice) trova causa nel guadagno atteso dall’installazione dell’impianto fotovoltaico, quale elemento di redditività dell’operazione economica. Una riduzione del rendimento di circa un terzo rispetto ai risultati attesi incide, alternandolo significativamente, sul sinallagma contrattuale, investendo l’obbligazione principale derivante dal contratto, con la conseguenza che, anche ai sensi dell’art. 1459 c.c., la risoluzione non può che interessare l’intero contratto di vendita e installazione dell’impianto.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda attorea, va pronunciata la risoluzione del contratto di vendita e installazione dell’impianto fotovoltaico (all. 2) concluso tra *************************, ********************** ed ************…“.
Contributo da parte dell’Avv. Francesco G. E. Fichera.
Il testo integrale della sentenza: Tribunale Catania sentenza 4011_2020