La Corte di Appello di Catania ha affrontato, nella sentenza in commento, il tema della responsabilità ex art.2049 c.c. di un istituto bancario anche per l’operato di colui che, benché non formalmente legato da un contratto, appariva essere un proprio incaricato.

Più precisamente, gli attori in primo grado avevano convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Catania tanto colui il quale si era loro presentato quale promotore finanziare dell’istituto di credito e, in tale veste, si era appropriato di somme in loro danno, sia l’istituto di credito medesimo invocando la responsabilità della Banca ai sensi dell’art.2049 c.c.

A sostegno della propugnata tesi, nel corso del giudizio di secondo grado, si era evidenziato come per potersi configurare una responsabilità ex art.2049 c.c. in capo alla Banca non costituisce elemento necessario il conferimento di un incarico in capo all’apparente mandatario essendo, invece, rilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’apparenza del diritto: 1) l’esistenza dell’incolpevole affidamento in capo agli attori; 2) la mancanza di idonei controlli da parte dell’istituto bancario onde evitare che un soggetto privo di qualsivoglia incarico potesse, in realtà, operare stabilmente e liberamente all’interno della struttura organizzativa della banca mandante ingenerando nei terzi il legittimo convincimento che esistesse uno stabile rapporto di collaborazione con il relativo istituto bancario.

Argomentazioni, queste, che sono state condivise dalla Corte di Appello di Catania laddove, nella sentenza in oggetto, i Giudici hanno affermato quanto segue:

“…Nel merito tale domanda risulta fondata siccome corroborata da un adeguato apporto probatorio. Ed invero, dalla prova testimoniale svolta in primo grado è emerso che il direttore della filiale dott. ******* aveva consentito, nel periodo in questione, al ****** di comportarsi all’interno dell’agenzia in questione come se fosse un suo dipendente. In questo senso decisive appaiono alcune delle testimonianze raccolte…

…Ebbene, nel caso di specie la Corte ritiene che dall’insieme di tali dichiarazioni, si danno le condizioni per l’applicazione dell’art. 2049 c.c. (i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti) giustificata da una situazione di apparenza atta ad ingenerare nei terzi il legittimo convincimento che esistesse uno stabile rapporto di dipendenza tra il ****** e la banca.

A quest’ultimo riguardo costituiscono precedenti importanti, le sentenze della Corte di Cassazione che affermano responsabilità della banca per l’attività del promotore finanziario – non legato da vincolo di subordinazione – qualora la presenza negli uffici della banca, l’uso di modulistica di pertinenze e la spendita del nome abbiano concorso ad ingenerare il legittimo convincimento, nel terzo in buona fede, dell’attività svolta dal consumatore l’illecito come riferibile alla banca mandante (Cass. 17393/2009; Cass. 12448/2021). Dovendosi altresì ritenere che tale responsabilità oggettiva, collegata al principio del legittimo affidamento da parte del risparmiatore si giustifica anche qualora il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità diverse (assegni circolari) da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a ricevere. Anche in questo caso infatti la condotta del cliente, in questo caso dei *********** – non vale ad interrompere il nesso causale, e non vale ad interrompere la responsabilità solidale dell’intermediario preponente, né a creare una responsabilità concorrente del cliente, cui non è imposto un onere di diligenza che vada al di là del doveroso obbligo di controllo e rifiuto di accettazione di pratiche palesemente e macroscopicamente contrarie alle prassi usuali ovvero evidentemente truffaldine, deficit di diligenza che nella specie non si ravvisa…“.

 

Contributo da parte dell’Avv. Marcello Bonaventura.

 

Il testo integrale della sentenza: Corte Appello Catania sentenza 290_2018